di rifiutare di partecipare allo sciopero che violi il contratto; 3) Il diritto di trovare lavoro senza previa iscrizione al sindacato; 4) II diritto di iscriversi ad un sindacato senza dover pagare una eccessiva quota di entrata (initiation f ee); 5) Il diritto di conservare il proprio posto di lavoro senza timore di venirne privati dal dirigente sindacale solo p·er ragioni personali o infondata antipatia; 6) Il diritto di astenersi da scioperi di solidarietà ecc., senza timore di dover subire provvedin1enti disciplinari; 7) Il diritto di unirsi in piccole era/ t-unions (unioni di mestiere) invece di venire costretti ad entrare in grandi sindacati industriali; 8) Il diritto di presentare la propria vertenza direttamente al datore di lavoro nel caso che il sindacato non lo faccia. L'asserzione dei diritti della base operaia, contrapposta agli elementi dirigenti dei sindacati, è forse la posizione dei conservatori più intelligenti e raffinati. La distinzione fra base e dirigenti, e l'uso di linguaggi di versi a secondo che si tratta degli uni o dell'altra, richiede una certa elasticità e consapevolezza politica e tradisce nello stesso tempo l'esigenza di un programma d'azione po• sitivo. La sua rèale debolezza 508 Bit 3 Gino Bianco I è che si tratta precisamente di una pura asserzione. La situazione di forza e di straordinaria influenza in cui si trovano oggi i dirigenti sindacali, e non soltanto negli Stati Uniti, non è un capriccio del caso. E' il proù otto dello sviluppo industriale moderno, di certe tendenze verso la concentrazione che nell'industria stessa prilna che nei sindacati hanno f orse raggiunto il loro sviluppo massimo. Si può anzi dire che la concentrazione di potere, che si nota nella struttura sindacale, è il riflesso, se non la conseguenza diretta, della struttura autocratica dell'industria. Studiare e cercare di capire le condizioni di fatto che hanno influito sullo sviluppo e la struttura dei sindacati come oggi li conosciamo è forse più realistico che tentare· di far ca1nminare la storia a ritroso. Ciò non vuol dire arrendersi passivamente a pretesi, inappellabili risultati o << leggi » dello sviluppo storico. Più semplicemente, vuol dire rendersi conto dei limiti di una impostazione puramente legalistica, che ipostatizzi certi principii, da proclamare e da applicare nella pratica, senza darsi pene eccessive per esplorare le condizioni reali e insieme le ragioni, che sottendono determinati fenomeni. •
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