Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 5 - set.-ott. 1953

se al quale erasi fatto l'ar- · ruolamento (art. 283-293). Altre pene minacciavano l'ammutinamento, consistente nel presentare reclami tumultuosamente o con minacce, reato che poteva anche aver luogo altrove che non a bordo (art. 294-296). Tutte queste disposizioni, fondate sulla necessità di proteggere i servizi pubblici, non limitavano la libertà di partecipazione ai sindacati nel senso proprio della parola, :na solo ~'impiego di alcuni mezzi di azione sindacale. Le leggi di P. S. I limiti preventivi della libertà sindacale erano fino a ieri per cosi dire inesistenti nella legislazione italiana. La legge di pubblica sicurezza stabiliva all'art. 1 l'obbligo di i.lil preavviso per ogni riunione pubblica, ad eccezione delle riunioni elettorali. La polizia assisteva alle riunioni e se esse pt"ovocavano manifestazioni sediziose o disordini, venivano sciolte. Queste ;disposizioni sottoponevano di fatto al controllo della polizia le riunioni pubbliche, che nella pratica potevano anche esser vietate per 0rdine· del Prefetto, sotto la responsabilità politica del Gabinetto. Le riunioni private erano libere, n1a la polizia era autorizzata a sorvegliarle di fuori: essa non poteva intervenire se :,.1onin caso che avvenissero disordini o fossero commessi reati. I limiti repressivi si rJterivano ai casi di violazione della iibertà di lavoro e di. sciogliBiblioteca Gino Bianco mento delle associazioni per via amministrativa o Jiudiziaria. La quistione, se fosse legale, secondo il diritto pubblico itsliano, sciogliere le .1ssociazioni sindacali e le associazioni in genere, non era giunta a conclusione decisiva. Non si trova una sola linea, in ogni caso, in alcun testo di legge, cbe autorizzi lo Stato o l'Autorità di Pubblica Sicurezza a sciogliere un'associazione per misura preventiva, fin tanto che non sia avvenuto un reato. Ma nella pratica, a partire dal 1862, avevano avuto luogo vari casi di scioglimento di associazioni con o senza denunzia all'autorità giudiziaria tanto che alla fine ·si era giunti a ci-ear"e al di là dei termini prnr,ri della legge come una sfera di legittimità generale ed imprecisata i cui limiti erano lasciati alla discrezione del Governo o del Parlamento. Dopo il 1900 tuttavia e sino agli anni più recenti le associazioni avevano goduto completa libertà di sviluppo. Per concludere, la posizione giuridica dei sindacati ,professionali, prima delle riforn1e fasciste, si presentava cosi: riconoscimento della libertà di coalizione e di sciopero dopo la promulgazione del nuovo c·ociice penale del 1890; riconoscimento legale del diritto di associazione nel testo della costituzione e iriconoscimento formale di questo diritto nella pratica governativa dopo il 1900; possibilità _di intervento dell'associazione sindacale in nome dei suoi aderenti nei rapporti con i terzi (diritto di rnncludere contratti collettivi e di 491

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