Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 5 - set.-ott. 1953

se lo giudicassero opportuno, le persone di tutti i soci. Infine, l'associazione •sindacale era autorizzata a esercitare funzioni accessorie; essa aveva ad esempio la facoltà di promuovere e costituire nel proprio seno organi di cooperazione e di mutualità. Questi, a meno che non fossero costituiti nelle forme legali, erano considerati come società di fatto. In maniera generale, le associazioni potevano disporre dei loro redditi nei limiti statutari. Esse avevano di conseguenza ogni libertà per impiegarli nel mantenere giornali o in sussidi a partiti politici. Limiti giurldi~i del,, azione sindacale L'azione sindacale era contenuta in certi limiti: limiti proibitivi, riguardanti i diritti sindacali di alcune categorie di persone; limiti preventivi, stabilenti alcune modalità di controllo o di vigilanza; limiti repressivi, infine, statuenti sanzioni nel caso di violazione delle leggi e di attentato all'ordine pubblico. Un primo problema concerneva i funzionari e gl'impiegati dei servizi pubblici. Si è visto prima che i funzionari e, a più forte ragione, gl'impiegati dei servizi pubblici godevano della libertà d'associazione, ma la loro capacità sindacale non comprendeva pertanto il diritto di sciopero. L'articolo 181 del codice penale stabilisce infatti: « I pubblici ufficiali, che, in , Bibl 490 Gino Bianco numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano indebitamente il proprio ufficio, sono puniti con la multa da, lire cinquecento a tremila e con l'interdizione temporanea dall'ufficio ». Gli impiegati delle Ferrovie dello Stato erano stati a.ssimilati ai funzionari pubblici dall'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che diceva: « Tutti gli impiegati delle strade ferrate amministrate dallo Stato, quali che si_ano il loro grado e le loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali ». Questa disposizione fu ripresa in termini identici dall'articolo 115 della legge 9 1naggio 1912, n. 1447, concernente le ferrovie secondarie concesse all'industria privata. Infine, il contratto di .1,rruolamento marittimo era sempre stato considerato come un contratto pubblico. Ne seguiva che in caso di rottura del contratto le sanzioni fossero non soltanto civili, ma a..nche penali. Infatti. il marinaio che dopo essersi arruolato, abbandonava la na- . ve o non tornava a· bordo, er~ considerato colpevole del reato di. diserzione, qualificato complotto allorchè eravi stato concerto fra tre persone a.Imeno dell'equipaggio (codice della marina mercantile, articoli 264 a 266). Il codice puniva la disobbedienza (art. 281 e 282) agli ordini del capitano e l'insubordinazione consistente nel rifiuto di servire e di continuare ~.l na vigazioue sino al termine del viaggio quale esso era indicato nel contratto in ba-

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