do ai terzi era parimenti riconosciuta alle associazioni professionali dalla giurisprudenza in vigore. Esse avevano la capacità di acquistare e di possedere; si riconosceva loro altresl, ma meno unanimamente, la capacità di ricevere doni e si ammetteva che l'associazione fosse capace di stipulare contratti di lavoro per i suoi membri, di adire il magistrato e di esercitare funzioni sindacali accessorie. Diversi progetti erano stati proposti in Italia, relativi ai contratti collettivi di lavoro ma nessuno di essi aveva riscosso l'approvazione legislativa. La dottrina, la giurisprudenza e la pratica avevano elaborato tuttavia un certo numero di principii che si possono riassumere cosi: a) Gli organi dell'associazione sindacale avevano qualità, nei limiti dei loro poteri rappresentativi, per obbligare collettivamente i soci; b) i patti stabiliti dall'associazione vincola vano coloro che entravano posteriormente a far parte di essa; e) si nota va nella dottrina e nella giurisprudenza la tendenza ad estendere il valore del contratto collettivo, per tutta la sua durata, alla totalità dei gruppi interessati, comprendenti anche coloro che vi erano rimasti estranei, sia per ragioni di dissenso sia perchè entrati a far parte dell'associazione in tempo posteriore. Questa tendenza alla estensibilità dei contratti collettivi di lavoro si era manifestata sopratutto nella giurisdizione dei probiviri orientatasi nel senso di considerare Biblioteca Gino Bianco i patti in vigore come usi locali obbligatori; d) l'Associazione rispondeva dei propri atti e di quelli delle persone che la rappresentavano; però, considerate le difficoltà di ordine pratico, le quali ilnpedivano la determinazione positiva della responsabilità, si ricorreva di preferenza al sistema delle garanzie reali. Le controversie Per quanto riguarda la capacità di adire il magistrato, la giurisprudenza italiana si era inspirata successivamente a tre tendenze fra loro opposte. In un primo tempo, essa si ers. attenuta al sistema restrittivo, consistente in ciò che tutti i soci agiscono collettivamente o danno mandato a una persona di loro fiducia. In un secondo tempo aveva seguito un sistema misto, per cui si distingue fra le controversie di ordine interno tra soci e le controversie di ordine esterno fra l'associazione e i terzi. Nel primo caso le associazioni potevano stare in giudizio, sia da loro stesse sia a mezzo di loro rappresentanti' autorizzati: nel secondo i soci dovevano intervenire essi, direttamente o per mandato. Verso gli ultimi tempi aveva preso in generale il sopravvento il sistema estensivo: per esso si ammetteva la capacità dell'associazione di fatto a stare in giudizio in ogni specie di controversie, di carattere interno o esterno, sia come parte attrice, sia come parte convenuta, salvo facoltà ai terzi di citare, 489
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