Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 5 - set.-ott. 1953

nale e interessanti particolarmente la propria industria o gruppo di industrie affini, oppure la propria produzione agricola o gruppo di produzioni agricole affini, o commercio o gruppo di commerci affini; e) le Associazioni di cui alla lettera e) dell'art. 2 (regionali o locali di carattere generale) sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti, riguardanti l'industria o l'agricoltura o il commercio in . genere ed aventi giurisdizione nel territorio nel quale esse esercitano la loro azione; d) le Associazioni di cui alla lettera d) dell'art. 2 (regionali o locali per categorie produttive) sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti riguardanti la propria industria o gruppi di industria affini, oppure la propria produzione agricola, o gruppo di produzioni agricole affini, o il commercio o gruppo di con1merci affini ed aventi giurisdizione nel territorio nel quale esse esercitano la loro azione ». Questo decreto, però, che poteva sembrare il principio di un accordo fra le molteplici tenden21e contrarie, malgrado la lunga e minuziosa preparazione, malgrado fosse stato e1nesso soltanto dopo che erano stati discussi i diversi problemi sollevati dal riconoscimento delle associazioni professionali, non ebbe alcuna esecuzione. Tuttavia, a causa della notevole importanza raggiunta dalle associazioni nel corso degli anni più recenti, nonchè a causa della mancanza di leggi speciali, la giurisprudenza aveva ad esse riconosciuto una certa . 488 G. 8 . B1L a ,no 1anco capacità giuridica e sociale. n contenuto positivo di tale capacità dipendeva essenzialmente dai patti e dai fatti, i quali saranno da noi considerati dal punto di vista dèi rapporti fra l'associazione e i suoi men1bri e dal punto di vista dei rapporti fra l'associazione ed i terzi. Rapporti tra ,, associazione e i suoi membri In genere, i rapporti fra rassociazione e i suoi membri possono essere riassunti come segue: a) La qualità di socio era personale, essa non era nè trasmissibile nè alienabile; b) le adesioni successive erano ammesse, cosi come erano ammesse le dimissioni secondo le condizioni determinate dallo statuto sociale; e) il socio aveva il dovere di pagare i contributi sociali; d) il socio aveva il dovere della disciplina e della solidarietà: egli doveva dunque sostenere tutte le decisioni sindacali, anche se fosse stato di parere diverso, purchè comprese nei limiti dello statuto e prese validamente. Queste disposizioni valevano per lo sciopero, per la sospensione del lavoro e per il contratto di lavoro; e) l'Associazione disponeva ài poteri disciplinari i quali trova vano la loro concreta espressione nella facoltà di sospendere e di espellere i soci e di colpirli con un'ammenda. Le sanzioni di queste obbligazioni erano di natura civile. La capacità giuridica riguar-

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