Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 5 - set.-ott. 1953

La registrazione delle associazioni era permessa per fini determinati e limitati. Durante gli anni più recenti le associazioni professionali erano sta.te chiamate a designare i loro rappresentanti, non solo per alcuni corpi consultivi dello Stato - Consiglio del lavoro, Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, ecc. - ma anche per partecipare all'amministrazione dei più importan- ' ti istituti di previdenza: Cassa nazionale di previdenza, Cassa nazionale infortuni, ecc. La registrazione delle asso- • • • c1az1on1 Ma in virtù del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1529, fu stabilito che la nomina dei rappresentanti professionali, presso i Consiglio pubblici e i Consiglf degli Enti ov'era ammessa, sarebbe regolata secondo il sistema proporzionale rispetto alle associazioni registrate. Le formalità e le garanzie della registrazione erano precisate da questo stesso decreto, che prevedeva, per le associazioni nazionali, l'istituzione di un registro presso il Ministero e per le associazioni regionali, provinciali e locali, l'istituzione di registri presso gl'ispettorati del lavoro. Le domande d'iscrizione dovevano essere accompagnate da documenti che stabilissero la costituzione regolare e la forma dell'associazione. Lo statuto doveva contenere tutto ciò che essenzialmente è di regola per assicurare il buon finanziamento del sodalizio. La registrazione, cosl come la cancelBiblioteca Gino Bianco I !azione dell'iscrizione o la sospensione di essa venivano decise da commissioni specialmente nominate di cui dovevano far parte rappresentanti dei padroni e degli operai. Gli effetti della registrazione erano indicati all'art. 14 nel seguente modo: « Le associazioni dei lavoratori o degli impiegati registrate a norma del presente decreto, sono chiamate ad eleggere od a designare con il metodo della rappresentanza proporzionale, in base al numero dei soci e con le norme seguenti e con quelle che saranno stabilite nel regolamento, i rappresentanti dei lavoratori o degli impiegati nei pubblici Consigli ed Enti nei quali siano ammessi detti rappresentanti. Uguale diritto spetta alle Associazioni di datori di lavoro industriali, agricole o commerciali registrate a norma del presente decreto, per i pubblici Consigli ed Enti in cui i rappresentanti dei datori di lavoro industriali, agricoli o commerciali, siano ammessi e che rientrino negli scopi di cui all'art. 1. a) Le associazioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 (nazionali di carattere generale) sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti aventi comuetenza nazionale e interessanti l'industria o l'agricoltura od il commercio in generale; b) le ·Associazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 (nazionali per categorie produttive) sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti aventi competenza n~zio487

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