Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 5 - set.-ott. 1953

Da allora l'indirizzo liberale ebbe definitivamente causa vinta. Statuto delle ,professionali • • • assoc1az1on1 Acquisito così definitivamente il principio della libertà di associazione professionale, quale ne fu la portata e quali ne furono i limiti? E' chiaro infatti che un principio astratto e ·generale, non codificato, non potrebbe bastar da sè solo a disciplinare fenomeni sociali così complessi come quelli del diritto di associazione professionale. Conviene dunque passar brevemente in rassegna le norme generali e speciali, per la più gran parte di diritto comune, che regola vano fino a ieri il movimento sindacale e la giurisprudenza che a quello si riferiva. In mancanza di una legge, e poichè in generale i si?dacat! non ricorrevano all'adozione d1 forme di società riconosciute dalla legge, essi erano semplici associazioni di fatto. Costituiti sulla base dell'adesio'l.e personale, il loro funzionamento era regolato dallo statuto, che prevedeva d'altronde il caso di scioglimento volontario: il patto costitutivo della società aveva valore di contratto ai termini del diritto comune ed erg. redatto per iscritto. L'adesione al sindacato poteva essere notificata sia individualmente sia collettivamente: doveva essere volontaria; implicava un'accettazione di obblighi e una limitazione della libertà personale, Bibli< 486 3ino Bianco legittime nella misura in cui esse erano volontarie, poichè la legge ammette la limitazione volontaria della libertà. Il consenso non aveva valore se era stato dato per errore, estorto con violenza o sorpreso per frode (art. 1108 del codice civile). Non vi erano limiti proibitivi generali alla libertà di associazione. Potevano far parte delle associazioni sindacali tutti gli individui senza distinzione di sesso, di età, di nazionalità o di mestiere. Nessun divieto, secondo la legge, nessun limite, secondo l'uso. Gli stranieri, ammessi all'esercizio della libertà civile, avevano facoltà di sindacarsi. Si ammetteva in generale che la libertà sindacale, .consistente essenzialmente nel diritto di associarsi per la difesa di un interesse qualsiasi, non era ristretta da alcun limite motivato dal grado di capacità secondo l'età, il sesso o una qualifica .personale di ordine inferiore (garzone). Per quanto riguarda i funzionari, non esisteva alcuna sorte di divieto e si sono infatti avuti sindacati di magistrati e di funzionari di pubblica sicurezza. Unica eccezione, quella dei cittadini facenti parte delle forze armate dello Stato, a cui i regolamenti vieta vano di associarsi. La costituzione delle associazioni sindacali non era sottoposta ad alcuna speciale formalità· nè in origine, nè durante il c~rso della loro vita; nè come norma nè come eccezione. L'associaziÒne era consid(erata come costituita dal momento in cui aveva riunito un numero considerevole di aderenti e aveva i suoi statuti.

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