Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 5 - set.-ott. 1953

nìone pacifica e senza armi (art. 32). Non vi si fa menzione espressa del diritto di associazione. Lo statuto riproduce, press'a poco negli stessi termini, l'art. 19 della costituzione belga del 7 febbraio 1831, per quanto riguarda il diritto di unione, ma non· l'art. 20 che riconosce espressamente il diritto di associazione. Fu questa lacuna intenzionale? E' permesso dubitarne, se si considera lo spirito liberale di tutta la costituzione. Checchè ne sia, il dubbio non tardò a essere dissipato per via legislativa, e infatti nel decreto del 6 settembre 1848, emes~o in virtù dei pieni poteri e, come dichiara l'esposizione dei motivi, al fine di « abolire quelle disposizione che ha·nno cessato di essere in armonia con il regime politico attuale» furono abrogati gli articoli 483 a 486 dèl codice penale sardo, che vietavano ogni associazione religiosa, letteraria e politica costituita senza autorizzazione della competente autorità. Da ciò, gli studiosi di diritto pubblico e gli uomini politici in pieno accordo dedussero che il diritto pubblico italiano riconosceva implicitamente ma nettamente il principio del diritto di associazione, considerato sl come una delle forme della libertà individuale ma non applicabile - in un prima tempo almeno .:_ alla ·sfera dei rapporti del lavoro. A parecchie riprese era stato fatto il tentativo di regolare per via legislativa il diritto di associazione, ma senza mai successo fino all'epoca più recente. Nel 1852, il governo sardo ave- ' Biblioteca Gino Bianco va sottoposto al Consiglio dì · Stato un progetto in argomento, ma l'alta assemblea rispose che essa non stimava opportuno restringere un diritto che si era sempre esercitato senza cagio- . nare il minimo danno alla cosa pubblica. · Qualche anno più tardi, il 3 giugno 1862, il gov~rno ita- · liano, presieduto dal ~attazzi, present0 un disegno di legge sulle associazioni, che si componeva di tre articoli. Esso colpiva di sanzioni penali i fatti e gli atti di qualsiasi associazione che tendesse a provocare un arruolamento di uomini e un acquisto di armi e munizioni senza l'assenso del governo o a propagare principii contrari allo -statuto o miranti a compromettere la sicurezza dello Stato; dava al governo la facoltà di sciogliere tali associa.: zioni con decreto reale; deferiva alla giustizia i fatti e gli atti che avessero dato 1uogo allo scioglimento; puniva i soci I barba·rai lleporte « Voi sollevate imprudentemente il grido selvaggio: i barbari sono alle porte delle nostre città...... Questi · che oggi voi chiamate barbari rappresentano, sviata guasta, sformata per colpa vostra in gran parte, una Idea, il salire inevitabile. provvidenziale, , degli uomini del lavoro». Giuseppe Mazzini 483

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