per veder riconosciuta nella legislazione italiana la libertà di coalizione e di sciopero, salvo le pene stabilite per l'impiego della minaccia e della violenza. Delitti contro la libertà c!i lavoro Il Codice Penale (titolo II, capitolo VI) contempla i delitti contro la libertà del lavoro. Esso ordina, a mezzo delle norme seguenti, quella che suol definirsi la garanzia giuridica di siffatta libertà: L'art. 165 punisce « chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio». L'art. 166 punisce « chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni od imprenditori una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti ». L'art. 167 statuisce un'agg:J:avante di pena per i capi o r,er gl'istiga tori. La relazione ministeriale annessa al codice penale dichiara che « questo riconosce la libertà di coalizione e di sciopero ......, presuppone come legittima ogni coalizione di operai e d'industriali e s'astiene dallo indagare le cause che l'hanno determinata.' Gli articoli citati sono pertanto destinati a riconoscere e sanzionare la libertà del lavoro ». Il tratto essenziale con1une alle due categorie di delitti è B·1b A-S'> G i ~ ino Bianco l'uso della violenza o della mi- .. naccia. Non è richiesto precedente concerto o interesse diretto all'atto; la violenza può esercitarsi sulle persone e sl.lle cose e dev'essere diretta. Si èiscute la quistione se bisogna che essa sia fisica, se non può anche essere morale, se per esempio essa può rivestire la forma dell'intimidazione a mezzo del numero. Vi è dissenso a questo proposito nella dottrina e diversità nella giurisprudenza. La minaccia è definita àal codice penale (art. 156) ; E-ssa deve implicare un danno Jrave e ingiusto; è qualificata se commessa con armi o da perso11e travestite o da più persone 1·i14nite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazloni, eststen ti o supposte. Insomma la legge penale tutelava la libertà individuale nei riguardi dell'azione sindacale e puniva i mezzi di pressione che in qualunque maniera attentassero, mediante la minaccia o la violenza, alla libe~à personale e alla proprietà. Libertà di associazione professionale Periodo di interpretazione restrittiva del diritto di associazione: 1848-1900. La Carta costituzionale del Regno d'Italia, lo statuto Albertino del 1848, garantisce la libertà individuale (art. 26), l'inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28) e riconosce il diritto di riu-
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