d'inchiesta. sugli scioperi la quale, dopo aver messo in piena luce l'asprezza delle lotte f ormulava cosi le sue conclusioni: Avendo la coscienza che nessun provvedimento speciale si possa proporre che abbia la virtù di affrettare il ripristinamento dell'antica concordia tra capitale e lavoro, (la Commissione) ha, nelle sue proposte, collocato in prima linea quella di una legge che riconosca, senza restrizioni di sorta, il diritto degli operai e degli industriali di coalizzarsi per la tutela dei rispettivi interessi e protegga questo diritto dalle violenze e dalle frodi, che tendono a togliere alle coalizioni il carattere di uno spontaneo accordo delle volontà per trasfarmarle in mezzi di coazioni a profitto di avidi o in istrumenti di disordine a servizio di turbolenti e di ambiziosi. Il ministero Depretis prese a suo con~ queste proposte e pre- ~entò alla Camera dei deputati nel 1883 un disegno di legge che riconosceva la libertà di coalizione fra padroni e operai, pur punendo le violenze, le minacce e le frodi. La commissione parlamentare nominata per l'esame del disegno di legge, vi apportò alcune modificazioni e presentò una relazione redatta dall'on. di San Giuliano. Questi prendeva a considerar la questione secondo i principii di giustizia: Meno iniqui erano i divieti di concerto e degli scioperi in un'epoca in cui si fissavano i salari ed 1 prezzi degli alimenti più necessari alla vita. Ma l'odierna libertà di contrattare si ridurrebbe al diritto del ca8 .....J.lioteca Gino Bianco pitale di affamare il lavoro, se a questo manca libertà di coalizione. Nè vale il dire che si vietano le coalizioni di padroni, al pari di quelle degli operai, perchè ogni intraprenditore, nel dibattito per la stipulazione del contratto di lavoro sotto l'impero della legge naturale dell'offerta e della domanda, è, per sè solo, una coalizione. Libertà di coalizione Posti questi principi! l'on. di San Giuliano provava, alla stregua della lunga storia legislativa dei divieti di coalizione, come questi non avessero avuto altro effetto se non di sovreccitare lo spirito degli operai. Egli affrontava direttamente la obbiezione fondamentale tratta dall'abuso e dagli eccessi degli operai, ma nota va che: « la libertà di coalizione, infliggendo , alle classi lavoratrici le lezioni cosi spesso dure, ma sempre utili dell'esperienza, ha prodotto tuttavia felici risultati », mentre ben pochi sono gli esempi di industrie rovinate dagli scioperi. Infine, all'obbiezione di natura giuridica allegante che il diritto di coalizione costituisce una costrizione contro l'altrui libertà, egli rispondeva invocando l'antica massima della sapienza romana: « Qui suo jure utitur neminem laedit ». Il disegno di legge fu ampiamente discusso dalla Camera, ma respinto allo scrutinio segreto con 121 voti contro 117. Bisognò dunque aspettare il nuovo codice penale del 1890 481
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