movimento operaio. I tentativi di unificazione nazionale cominciarono nel 1910; poco tempo dopo sorse l' « Associazione delle società per azioni» e finalmente nel 1920 fu creata la « Confederazione generale dell'industria», che abbraccia tutta la grande industria e i tre quarti della media e della piccola, segretario l'on. avvocato G. Olivetti. Istituzione fortemente organizzata, essa esercita, in istretta unione con l'Associazione fra le società per azioni, una azione possente su tutta la vita nazionale. · Prima della sua recente riorganizzazione, la Confederazione generale dell'industria comprendeva un centinaio di enti ripartiti fra venticinque organizzazioni federali, nazionali e locali e si componeva di due sezioni: a) Sezione economica, che si proponeva la tutela degli interessi industriali d'ogni specie, mercè la collaborazione diretta alla preparazione delle leggi e la difesa degl'interessi dei propri aderenti contro l'amministrazione centrale dello Stato; b J Sezione · sindacale, che studia va e risolveva problemi riguardanti i rapporti fra gl'industriali e i loro dipendenti. nonchè 1 problemi interessanti la legislazione sociale. L'affermazione sempre p1u vigorosa del sindacalismo libero doveva modellare il regime giuridico sulle stesse necessità della sua azione. Riassumeremo per tanto, nella parte che segue, la storia e l'inspirazione del diritto sindacale in vigore · prima dell'avvento del Governo fascista. Bib 180 Gino Bianco Storia della legi slazlone All'atto dell'unificazione del Regno d'Italia si lasciarono 'in vigore, fra i diversi codici penali esistenti, quelli del1a Toscana e del Regno di ·Sardegna, estendendoli alle altre regioni i cui codici si trovarono cosi aboliti. Il codice sardo del 1859 (art. 385 e 386), modellato sul codice francese del 1810, puniva da una parte « tutte le intese dei datori di lavoro allo scopo di ridurre ingiustamente gli operai a una diminuzione di salario », e dall'altra « tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza motivo ragionevole». Nell'uno e nell'altro caso occorreva che l'intesa concertata avesse avuto un principio di es.ecuzione. Al tutto diversa era lo spirito del codice toscano (art. 201-203), il quale puniva, come poi fece la legge francese del 1864, la violenza associata allo sciopero, ma non l'abbandono del lavoro in sè stesso e neppure i mezzi fraudolenti impiegati per decidere lo sciopero. Questa concezione liberale che ha prevalso alla fine nella dottrina, se non sempre nella pratica giudiziaria, doveva essere consacrata definitivamente nel nuovo codice penale italiano. Ma la preparazione del nuovo codice avanzava lentamente, mentre che in certe regioni il movimento degli scioperi progrediva in estensione e in intensità. Le classi dirigenti e il Governo se ne inquietarono, e fu allora che l'On. Crispi nel 1878 prese l'iniziativa di nominare una commissione reale
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