Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 4 - lug.-ago. 1953

(per es.: 500 milioni oppure 1 miliardo di lire 1946) superato il quale la cooperativa stessa dovrebbe provvedere all'acquisto ed all'annullamento di un congruo ammontare delle proprie « cartelle » oppure, se del caso alla distribuzione di proprie riserve ai soci. Alle cooperative d'investimento dovrebbe inoltre essere inibito l'acquisto di « cartelle » di altre analoghe cooperative. All'investimento in cartelle cooperative, specie se facilmente negoziabili, potrà indifferentemente affluire risparmio di qualsiasi origine, non escluso il capitale estromesso dai « pacchetti azionari di comando » delle grandi imprese per opera del sorteggio e dell'opzione popolare. Il risparmio monetario si ·presenta all'investimento senz'alcun atto di nascita, senz'alcun certificato d'origine. D'altronde chi potrebbe discriminare, nell'unità dei concreti bilanci familiari, quale porzione delle disponibilità monetarie dest~nate all'investimento produttivo provenga da parsimonia nell'erogazione di redditi da lavoro da quella accantonata su redditi di capitale? L'eventuale origine, diciamolo pure, plutocratica di certo capitale che andasse investito in cartelle cooperative non recherebbe alcun apprezzabile pregiudizio nè alle caratteristiche, nè al tecnicismo, nè alle :finalità sociali dell'azionariato popolare: saremmo sempre in un'anonima cooperativa, dove il fatto che ciascun azionista abbia un voto qualunque sia il numero delle « cartelle » da lui possedute garantirebbe sempre Biblioteca Gino Bianco la prevalenza del fattore um~- no, ossia della personalità dei soci, sul fattore :finanziario, ossia sul capitale da ciascuno fornito alla cooperativa, a meno che la generalità dei cooperatori popolari sia assolutamente passiva ed assenteista. L'ammissione delle singole cooperative di investimento all'esercizio dell'azionariato popolare dovrebbe essere deferita al Comitato Economico Nazionale, previo controllo di semplice legittimità. - Allo stesso Comitato, dovrebbe ovviamente spettare la revoca della concessa ammissione, ossia la tenuta di un apposito albo o ruolo. Anche le azioni popolari possedute dalle cooperative saranno sempre rappresentate da titoli nominativi, cosi come quelle direttamente optate dai lavoratori. Nel disegno fin qui delineato, tanto i buoni d'opzione quanto le azioni popolari sarebbero negoziabili, con qualche eventuale limitazione cautelativa, fra lavoratori appartenenti alla medesima impresa che abbia emessi tali titoli; sarebbero liberamente vendibili da qualsiasi lavoratore legittimo propri~- tario a qualsiasi cooperativa d'investimento autorizzata all'azionariato popolare; sarebbero, infine, liberamente negoziabili fra le varie cooperative iscritte nell'albo delle autorizzate all'esercizio dell'azionariato popolare. Tanto i buoni d'opzione che le azioni popolari avrebbero dunque un particolare pubblico di operatori, costituenti un particolare mercato. 375

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