Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 4 - lug.-ago. 1953

- unitamente al prezzo legale d'indennizzo dovuto al corrispondente azionista sorteggiato e ne ritirerebbe la corrispettiva azione popolare nominativa, con godimento dall'inizio dello esercizio in corso, previo conguaglio di valuta, alla stregua di un saggio d'interesse che la legge potrebbe fissare uniforme per tutte le opzioni popolari. Nel frattempo il possessore dell'azione capitalistica stata sorteggiata avrebbe dovuto depositare il proprio titolo presso l'impresa emittente' o presso le banche da essa delegate al servizio. A lui si accrediterebbe l'indennizzo ed il rateo di conguaglio della valuta nonchè il dividendo dell'esercizio scorso. S'egli non avesse ancora depositata l'azione sorteggiata, l'accreditamento dovrebbe essere disponibile solo dopo la presentazione del titolo optato ed il suo annullamento. Un incitamento, che ho motivo di ritenere efficacissimo per stimolare i lavoratori allo azionariato dell'impresa presso cui lavorano, sarebbe costituito dalla facoltà che la legge potrebbe accordare al lavoratore di utilizzare - in tutto od almeno per notevole quota - l'indennità di anzianità maturata a suo favore per coprire il costo inerente all'esercizio delle opzioni a lui assegnate (1) E' risaputo come in anni re- (1) Si confronti a questo proposito .quanto, con tutt'altro congegno, proponeva NAPOLEONE ROSSI. L'azionariato operalo ed 1 suol riflessi su la Borsa Valori, in << La Borsa Valori», luglio 1946, ?villano, Marzorati editore, da pagina 93 a 102. Biblioteca Gino Bianco centi lo stato abbia trovato modo di fagocitare, attraverso l'interposta persona degli istituti assicurativi, anche molte delle disponibilità delle aziende private rappresentative dei loro fondi di licenziamento del personale. Io penso che ben più utile impiego avrebbero tali disponibilità se fossero volte dalle singole imprese a facilitare l'azionariato dei propri collaboratori. Nella tesi prospettata, su ordine del dipendente, l'impresa provvederebbe ad indennizzare il capitalista sorteggiato; diminuirebbe dell'importo a questi pagato il proprio « fondo indennità d'anzianità»; contabilizzerebbe al tempo stesso tale importo nei cosiddetti conti di ordine, per tenere in evidenza nei bilanci l'ammontare delle indennità già pagate per tal via; trasferirebbe infine al proprio dipendente l'azione popolare da lui optata. Occorrerebbe però, in tal caso, impedire che il lavoratore, rivendendo subito l'azione popolare optata mediante l'us~ della quota disponibile della propria indennità di anzianità, dissipasse quello che - ai fini sociali - vorrebbe essere un accantonamento previdenziale non liberamente disponibile. A parare l'accennato inconveniente basterebbe che, alle azioni popolari optate mediante utilizzazione d'indennità di anzianità, la legge imponesse uno speciale vincolo d'inalienabilità, poniamo per 5 o più anni, mediante opportuna annotazione sul titolo, vincolo che potrebbe cadere in caso di licenziamento o di successione 371

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