Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 4 - lug.-ago. 1953

tempo essere largamente illuminata dalla migliorata istruzione della massa lavoratrice, dal riconquietato ordine monetario, dalla pacificazione sociale del paese, alla quale la stessa riforma del capitalismo dovrebbe contribuire. Ma lo stimolo più efficace per indurre il risparmio delle classi lavoratrici ad accedere al diretto investimento azionario sarà sempre costituito da un saggio di reddito sufficientemente maggiore di quello offerto dai titoli a reddito fisso o dalle varie forme di deposito bancario, ai quali finora si ~ preferibilmente diretto il piccolo risparmio operaio ed impiegatizio. Come tutti sanno, il saggio dell'investimento azionario varia in rapporto inverso al prezzo d'acquisto dell'azione ed 'in rapporto diretto al dividendo da essa fruttato. Senonchè lo stato non può, almeno a lungo, direttamente influire sull'entità dei dividendi distribuiti · dalle imprese. Allo stato spetterà invece la determinazione dell'indennità dovuta dall'optante al capitalista sorteggiato, ossia la definizione del prezzo legale per lo esercizio dell'opzione, il qua li~ costituirà dunque un'efficacissima arma con che lo stato potrà potenziare o rallentare la diffusione dell'azionariato popolare, senza bisogno di alcuna specifica burocrazia economica, all'infuori dell'organo deputato alla determinazione del prezzo medesimo. Secondo la logica economica, tale .prezzo non potrà essere abitualmente determinato che 1 ioteca Gino Bianco sul f andamento dello sperabile dividendo medio futuro, a sua volta normalmente presunto sul fondamento della media di un congruo numero di dividendi passati, e capitalizzato alla stregua del saggio annuo medio di reddito che lo stato ritenga necessario e sufficiente per stimolare il risparmio popolare al diretto investimento azionario, in quella misura che lo stato medesimo ritenga utile nel quadro generale dell'economia nazionale. La determinazione di prezzi per l'esercizio dell'opzione in misura congrua all'attuazione del piano di azionariato popolare, nei vari rami produttivi e nelle variabili situazioni del mercato finanziario, non potrebbe non essere compito delicatissimo del Comitato Economico Nazionale. Senonchè proprio a questo particolare proposito, la legge istitutiva dell'azionariato popolare - legge che starebbe agli articoli della costituzione sul regime della proprietà privata come la legge elettorale agli articoli della costituzione sul parlamento - dovrebbe porre opportuni limiti di potere all'anzi detto Comitato. Infatti, se il Comitato Economico Nazionale fosse lasciato arbitro assoluto nella determinazione dei prezzi di indennizzo delle azioni sorteggiate per l'opzione popolare, tal Comitato potrebbe facilmente pervenire alla quasi confisca delle azioni capitalistiche a vantaggio egoistico particolare degli assegnatari di buoni di opzione, o ·viceversa potrebbe frustrare il meccanismo del369 .....

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