stabilite per legge, dovrebbero immancabilmente esser tracciate prima o poi, sulla base dello art. 40 de_lla Costituzione, dalla giurisprudenza. La dialettica giuridica richiede, per sua natura, chiarezza di definizioni, precisione di distinzioni, indagine di scopi: lo sciopero, per entrare nel campo del diritto, dovrà rassegnarsi a esser definito, il che, nell'opinione di qualcuno, può voler dire anche diminuito. Un organizzatore sindacalista, col quale ho avuto occasione di discutere di questi problemi, mi confidava in proposito le sue perplessità: egli si domandava se, col diventare un procedimento legale, lo sciopero avrebbe veramente acquistato in efficacia sindacale; o se il suo riconoscimento costituzionale, presentato come una vittoria dei lavoratori, non avrebbe avuto in realtà l'effetto di addomesticarlo e di metterlo alla mercè degli imprenditori. Gli risposi che, a mio credere, l'articolo 40 della Costituzione può rappresentare veramente, per i lavoratori, una preziosa conquista; ma che i vantaggi della legalità si pagano sempre con sacrificio inevitabile della libertà (1). (1) Sarà utile a questo proposito, tener presente gli sviluppi dottrinali che ha avuto tra i giuristi messicani 11 celebre art. 123 della Costituzione messicana del 1917 che riconobbe lo sciopero (huelga.) dome diritto costituzionale; . e sul Bit 282 l Gino Bianco La seconda avvertenza (che dovrà essere tenuta presente sopra tutto da chi nel dibattito vorrà sostenere l'interesse degli imprenditori) è questa: che delimitare l'ambito di esercizio del diritto di sciopero non deve significare in nessun caso negazione o annullamento pratico di questo diritto: ciò non soltanto sotto l'aspetto della titolarità soggettiva, in quanto ogni distinzione che mirasse ad escludere dal diritto di sciopero qualche categoria di lavoratori sarebbe contraria all'espressione generale dell'art. 40 (2), ma anche sotto l'aspetto dell'efficacia funzionale dello sciopero, al quale le limitazioni che si volessero dettare per disciplinare il suo procedimento e le sue finalità, non dovrebbero in nessun caso essere tali da togliere quel carattere di arma sindacale, capace di esercitare, non tanto sul singolo imprenditore tjuan to sulla in tera coalizione di interessi a cui questo oggi si appoggia, quella funzione di coalizione psicologica collettiva, che è la sua ragion di essere. Se a forza di limitarne gli scopi e di complicarne le procedure con meccanismi ritardatori lo sciopero venisse ad esser ridotto innocuo per gli imquale· è stata costruita la distinzione tra la huelga. licita. e la huelga. ilicita.: cfr. A. TRUEBA URBINA, Evolucion de la. Huelga., Mexico, 1950. (2) Cfr. SICA, Scritto cit., n. 14, pag. 22.
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