rispondere la retribuzione: si pensi per es. al riposo festivo, o ai periodi di ferie retribuite (cfr. art. 2109 e 2110 Cod. civ.). Se lo sciopero è diventato per effetto dell'art. 40 della Costituzione un caso di assenza giustificata dal lavoro, causata non da interesse individuale dello scioperante, ma da un interesse di carattere collettivo che la Costituzione protegge, non si vede perchè per lo sciopero si debba venire a diversa conclusione. Con questo, sia bene inteso, non si vuol dire che sia sindacalmente oppo~tuno ammettere che i lavoratori scioperanti continuino a godere senza limiti, anche durante lo sciopero, del diritto alla · retribuzione (è ovvio che questo sistema sa-· rebbe una specie di invito all'ozio retribuito, che toglierebbe allo sciopero ogni carattere di serietà); ma si vuol dire soltanto che, se lo sciopero è lo esercizio di un diritto, la sospensione della retribuzione non è una sua conseguenza giuridica, necessariamente desumibibile dal diritto comune: e se si riterrà politicamente opportuno che questa sospensione vi sia, bisognerà espressamente stabilirlo, come fa il disegno • Rubinacci, secondo il quale lo sciopero « comporta per il lavoratore unicamente la perdita della retribuzione complessiva relativa al periodo di du- , { rata dello sciopero ... » (art. 28). .. Biblioteca Gino Bianco Premesse costituzionali delle future leggi regolatrici. 14. - A queste premesse di ordine costituzionale sul diritto di sciopero dovranno fedelmente attenersi le leggi ordinarie destinate a delimitare l'ambito del suo esercizio. La discussione d'ordine politico sul contenuto di queste leggi non rientra, come si è avvertito fin da princ1p10, negli scopi di questo scritto. Già si può prevedere, dalle polemiche che finora si sono svolte e dalle disposizioni del disegno Rubinacci intitolate « Controversie collettive di lavo.- ro e sciopero» (art. 26-40) intorno a quali temi si concreterà il dibattito (1): ma, senza entrare per ora ad esaminarli a uno a uno, penso che due avvertenze dovranno essere tenute presenti nella discussione. La prima è questa (e dovrà essere tenuta presente sopra tutto da chi sosterrà la causa dei lavoratori): che il diritto è, per sua natura, prefissione di limiti; e che di conseguenza, dal momento in cui lo sciopero ha accettato di diventare un diritto, esso si è adattato necessaria~ente a sentirsi prefiggere condizioni e restrizioni di esercizio che, se non venissero (1) Cfr. in proposito le acute considerazioni di VITTORIO FOA, Sul diritto di sciopero, in -« Notiziario della C.G.I.L. ». del 15 nov. - 1951, pag. 585. 281
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==