Ove questo art. 40 sia immediatamente applicabile ancor prima della emanazione delle leggi che ne limiteranno l'ambito, non mi par esatto affermare che l'esercizio del diritto di sciopero produca « una sospen~ione del rapporto di lavoro, il quale sussiste, sebbene rimangano temporaneamente senza esecuzione le due obbligazioni fondamentali che lo costituiscono, cosi l'obbligazione di lavorare, come la obbligazione di retribuire » ( 1). La proclamazione di sciopero, come si è visto, ha un solo effettb giuridico: quello di sospendere l'obbligazione di lavorare che per contratto vincola il lavoratore, e quindi di togliere alla sua inattività, finchè dura lo sciopero, ogni carattere di illiceità contrattuale. Ma, in tutto il resto, il rapporto di lavoro rimane non solo in vigore, ma in corso; non è il rapporto che rimane sospeso, ma solo una delle obbligazioni di questo rapporto. · E' certo intanto che lo sciopero non solo non interrompe, ma neanche sospende la continuità del rapporto, in modo che anche durante lo sciopero non si arresta la maturazione di quegli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto per un certo periodo; per esempio il diritto agli aumenti periodici (1) SANTORO PASSARELLI, op. cit., n. 22. Bib 280 Gino Bianco di stipendio continua a maturarsi anche durante lo sciopero, come avviene durante quei periodi in cui per altre cause la sospensione del lavoro è, per legge o per contratto, giustificata. Ma se, l'assenza dal lavoro dello scioperante si considera come sospensione giustificata, in base a qual principio giuridico si può affermare che, dur~nte questa lecita sospensione dell'obbligazione di lavoro rimanga sospesa del pari l'obbligazione di retribuzione? Il principio inadimplenti non est adimplendum non è qui invocabile,• perchè il lavoratore che sciopera non è un inadempiente (2): nè mi par che si possa invocare, per arrivare alla stessa conseguenza, che lavoro e retribuzione sono obblighi correlativi e che per questo necessario nesso di correlatività non può arrestarsi la prestazione di lavoro senza che si arresti ad un tempo la retribuzione che ne è il corrispettivo. Nel contratto di lavoro questa correlatività vien meno tutte le volte in cui si verifica una di quelle cause di sospensione dal lavoro, che, essendo giustificate per legge o per contratto, non sospendono l'obbligo del datore di lavoro di continuare a cor- (2) Cfr. GUICCIARDINI, Sciopero di dipendenti pubblici e diritto allo stipendio, in Scritti giuridici in onore di F. Camelutti, IV, pag. 517 e segg.
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