Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

di qualche studioso (1) secondo la quale, in forza dell'art. 40 della Costituzione, lo sciopero avrebbe cessato di esser un delitto, ma, fino a che non siano state emanate le leggi regolatrici, dovrebbe esser considerato non come un diritto, ma come una semplice libertà, l'esercizio della quale rimarebbe, nell'ambito del singolo rapporto di lavoro, un illecito contrattuale. La Costituzione, nell'art. 40, riconosce come già esistente il « diritto di sciopero»: le leggi regolatrici potranno venire a delineare l'ambito del suo esercizio, ma, fino a che i limiti di questo ambito non son segnati, la mancanza di queste leggi limitatrici vuol dire soltanto che i limiti non ci sono, e che quindi il diritto può come tale esercitarsi senza limiti per tutti i rapporti di lavoro e per tutte le categorie di lavoratori. Secondochè la efficacia cogente dello art. 40 si consideri immediata o differita, il dilemma si pone tra il diritto e il delitto: se la qualificazione data allo sciopero dall'art. 40 non si considera in vigore fino a che non siano state emanate le leggi regolatrici, lo sciopero continua ad essere un delitto; ma se la qualificazione di diritto vale fin da ora ad escludere che esso sia un delitto, allora, appunto perchè essa vale fin d'ora, deve valere ugualmente a escludere fin da (1) SICA, scritto cit., nota 55. Biblioteca Gino Bianco ora che sia una semplice libertà. Dall'essere lo sciopero riconosciuto fin d'ora come un diritto, e dal non essere ancora fissati i limiti del suo esercizio, deriva la inapplicabilità a carico degli scioperanti (a qualunque categoria di lavoro appartengano; e non esclusi i pubblici impiegati) di qualsiasi sanzione contrattuale e disciplinare. L'esercizio di un diritto non può essere nè un illecito contrattuale, nè un'infrazione disciplinare. Il patto contrattuale con cui il datore di lavoro esigesse dal lavoratore l'impegno preventivo di non scioperare; o l'ordine del superiore gerarchico che diffidasse il dipendente dallo sciopero con comminatoria di sanzioni disciplinari, sarebbero giuridicamente inefficaci, perchè in fraudem Costitutionis (art. 1344 e 1418 Cod. civ.). Del pari il licenziamento intimato allo scioperante per aver scioperato o anche per aver violato lo specifico impegno contrattuale di non scioperare o per aver trasgredito all'ordine di non scioperare datogli dal superiore gerarchico, sarebbe, più che un licenziamento senza giusta causa, un licenziamento senza effetto, perchè volto ad eludere l'art. 40 della Costituzione (2). (2) Cfr. BUCCISANO, Ancora sui limiti di validità del licenziamento ecc., in questa «Rivista» 1952, pagina 155, n. 3-5. 279

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