trebbe chiamare « procedimento normativo sindacale »), lo sciopero diventa cosi una fase intermedia di questo procedimento, prevista e regolata dalla legge per la miglior riuscita dell'atto finale. Più che un atto di guerra e di autodifesa, come si continua a dire, lo sciopero diventa così un mezzo normale e legale di coazione psicologica, che la legge consente sia adoprato da una collettività contraente per indurre la controparte all'accordo. Nella legislazione comparata (e forse anche nella nostra legislazione) si possono trovare esempi in cui lo stesso r.aeccanismo di coazione psicologica, su cui è fondato lo sciopero, è riconosciuto e sfruttato dalla legge a fini giur,idici. E' noto il funzionamento di quelle multe giornaliere chiamate « astreintes », che in certe legislazioni il giudice ha facoltà di stabilire in anticipo a carico del debitore, per il caso che tardasse ad adempiere: . il quale per sfuggire a questo cumulo pecuniario che più si accresce quanto più dura il ritardo, si determina alla fine a scegliere l'adempimento come il minore dei mall. Lo sciopero sarebbe una specie di « astreinte » collettiva per ridurre alla ragione i datori di lavoro: la sospensione collettiva dall'obbligazione di lavoro, autorizzata dalla legge a scopo di coazione psicologica $Ulla controparte Bib 278 Gino Bianco riluttante (cfr. per un caso singolare di sospensione dell'obbligazione adoprata come mezzo di coazione psicologica, art 146 Cod. civ.). Conseguenze giuridiche già acquisite del diritto di sciopero. 13. - Si può tornare al punto da cui il presente scritto si è mosso: alle leggi che dovranno segnare « l'ambito » entro il quale il diritto di sciopero dovrà esercitarsi. Di queste leggi, che ancora non esistono, si discuterà in altra sede; ma intanto il diritto di sciopero esiste già. Esso è stato riconosciuto dalla Costituzione e presupposto come già esistente, ancor prima che siano approvate le leggi che dovra.nno segnare l'ambito del suo esercizio. Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero ha fin d'ora, e prima che siano emanate le leggi regolatrici, effetto immediato sui rapporti di lavaro: non solo nel senso di far considerare abrogate per incompatibilità le norme del Codice penale (art. 502 e segg.) che punivano lo sciopero come un delitto, ma nel senso di cancellare nello sciopero, anche nell'ambito del singolo rapporto di lavoro, ogni traccia di illecito contrattuale. Non mi pare coerente l'opinione intermedia
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