Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

tere di proclamare lo sciopero, un potere normativo unilaterale (1). Sembra esatto, per quanto si è detto finora, riconoscere che il « diritto di sciopero» è, nel momento della proclamazione, più che un diritto, un «potere». Il CARNEL UTTI parla addirittura (2) di « sovranità »: « più che un diritto soggettivo, l'organizzazione dei lavoratori reclama, per quanto si riferisce alla negoziazione e alla esecuzione del contratto di lavoro, una vera sovranità. E poichè la sovranità in confronto con i sudditi è l'attributo dello Stato, questo, riconoscendo il diritto di sciopero, rinuncia a quanto di suo concede alle organizzazioni opposte dei lavoratori e degli imprenditori ». E parliamo pure, se ciò piace, di « sovranità»: ma non per deplorare, come fa il CARNELU'l"l'I, che il riconoscimento di questa sovranità sindacale sia una abdicazione dello Stato al suo ufficio « di compositore dei conflitti e di instauratore della pace»: in realtà questa recezione dello sciopero tra i procedimenti della legalità dimostra che lo Stato, abbandonando la concezione conservatrice che lo considerava come un attentato alla tranquillità degli abbienti, ha (1) SICA, scritto clt. (2) Nello scritto clt. Sciopero e giudizio, pe,g. 12. Biblioteca Gino Bianco preferito saggiamente utilizzarlo come strumento di pace sociale: di quella pace sociale che non si mantiene col dare allo Stato l'ufficio di guardia di polizia della struttura economica della società capitalista, ma coll'aprire pacifici sbocchi sindacali a quella trasformazione sociale di cui la Costituzione ha già riconosciuto la ineluttabilità. Il potere di sciopero ha pertanto un valore strumentale. Esso non è fine a se stesso: esso serve a far sì che nel periodo acuto della lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoro, i lavoratori possano gettare sulla bilancia delle trattative l'argomento della loro astensione collettiva dal lavoro, senza trovarsi esposti al pericolo di essere licenziati per inadempienza contrattuale. E' un potere normativo unilaterale, preordinato affinchè i lavotatori possano presentarsi e concorrere in condizioni di equilibrio all'esercizio del potere normativo congiunto e bilaterale, che si esplica nel contratto collettivo. In questo senso è strumentale: è un potere preparatorio dato per agevolare lo esercizio di un altro potere. . Nel corso di quel « procedimento » che ha come suo atto conclusivo e finale il contratto collettivo (procedimento di produzione del diritto, che per parallelismo col procedimento legislativo parlamentare, si po277

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