Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

Le associazioni sindacali, di lavoratori e di imprenditori, esercitano, attraverso la stipulazione dei contratti collettivi, un potere normativo congiunto, che non può esplicarsi se non quando, a conclusione dell'urto precontrattuale, la volontà dei due sindacati contrapposti arrivi a coincidere su una formula di equilibrio. Questo · potere normativo bilaterale non spetta al sindacato isolato, ma alla coppia dei due sindacati contrapposti: non esiste un potere normativo unilaterale, con cui un sindacato possa imporre al sindacato contrapposto l'osservanza di nuove condizioni di lavoro, alle quali questo non abbia dato il suo consenso colla stipulazione di un contratto collettivo. In ciò sindacati di lavoratori e sindacati padronali si trovano in condizioni di parità e di re .. ciprocità: per arrivare alla creazione di nuove condizioni di lavoro l'uno non può fare a meno del concorso dell'altro. Ma i sindacati dei lavoratori hanno, nello svolgimento della lotta precontrattuale, in via si potrebbe dire strumentale, un potere normativo unilaterale che i sindacati dei datori di lavoro non hanno : il potere di proclamare lo sciopero, e di sospendere in questo modo in tutta la categoria, mediante questa dichiarazione unilaterale, lo obbligo contrattuale di prestaBi 27& a Gino Bianco zione del lavoro. L'effetto giuridico della proclamazione unilaterale di sciopero proveniente dalle collettività dei lavoratori si ripercuote così coattivamente sulla contrapposta collettività dei datori di lavoro, senza che essi possano far nulla per sottrarsi al mutamento di condizioni contrattuali che lo sciopero produce. I datori di lavoro, che prima della proclamazione di sciopero avevano nel contratto di lavoro l'arma per colpire l'astensione individuale _dal lavoro oolle sanzioni della jnadempienza (fino aJ licenziamento in tronco), si trovano in forza della proclamazione di sciopero spezzata in mano questa arma; con quella proclamazione i singoli lavoratori hanno acquisito, in deroga al contratto di lavoro, il diritto di astenersi legittimamente dal lavoro, e i singoli imprenditori hanno perduto nello stesso punto il diritto di risolvere in tronco il rapporto di lavoro, come sanzione di tale astensione, che in forza dello sciopero è diventata legittima. Cosi il potere di proclamare lo sciopero si traduce giuridicamente nel potere unilaterale riconosciuto alla collettività dei lavoratori di sospendere di propria autorità, per tutta la categoria, una clausola contrattuale stipulata a tutela dei datori di lavoro. In questo senso è stato visto esattamente nel po-

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