Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

dell'abisso incolmabile fra la posizione del lavoratore e la posizione del datore di lavoro; abisso incolmabile perchè i sindacati eliminano o riducono la concorrenza, ma non danno ai lavoratori quanto occorre per vivere. E per vivere debbono anche lottare. E' questa la giustificazione dello sciopero, giustificazione che manca completamente per la serrata ... » (1). E' vero: sotto l'aspetto della struttura farmale del rapporto, nel contratto d1 lavoro i due contraenti si trovano in posizioni simmetriche; come il datore di lavoro può licenziare ad nutum il lavoratore, cosi il lavoratore può quando vuole lasciare in asso l'imprenditore: colla differen2a che se il contratto è risolto dal datore di lavoro, il lavoratore licenziato rimane senza pane; se lo risolve il lavoratore, l'imprenditore trova milioni di disoccupati pronti a prendere il suo posto. E cosi per il parallelismo tra lo sciopero e per la serrata: se ai lavoratori è lecito abbandonare collettivamente la fabbrica e in questo modo costringere l'industriale a sospendere la lavorazione, non si vede perchè non debba essere lecito al- (1) Primo Congresso nazionale dell'UOCI, resoconto In « Justltla », 1949, n. 10-12 pagg, 84-86. Cfr. anche CARNELUTTI, Sciopero e giudizio, in « Riv. dir. proc. >> 1949 I, pag. 1 e segg, Biblioteca Gino Bianco l'industriale sospendere la lavorazione e in questo modo costringere i lavoratori a restar senza lavoro. Sì, la simmetria giuridica sembra perfetta: ma cessa di esser tale quando si consideri che, in caso di sciopero, l'industriale ha da temere soltanto (e soltanto quando lo sciopero si protrae) una contrazione dei profitti a lunga scadenza, mentre in caso di serrata i lavoratori sanno che fin da domani li attende, al posto del salario, la fame. Questa è la ragione per la quale nella nostra Costituzione, mentre lo sciopero è un dirit- .to, non è un diritto la serrata (e forse è ancora un delitto; ·e in ogni caso tornerà ad esserlo, se diventerà legge l'art. 40 del disegno Rubinacci). E' inutile farsi cattivo sangue, scandalizzandosi perchè in questo modo la Costituzione, invece di mantenersi agnostica, ha preso posizione a favore dei lavoratori: per i giuristi che non si lasciano vincere dalle nostalgie questa è ormai una realtà giuridica, scritta, prima che nello art. 40, nell'art. 1 della Costituzione. L'efficacia normativa del potere di sciopero. 12. - Arrivati a questo punto, si hanno ormai tutti gli elementi per definire la portata costituzionale dello sciopero nel nostro ordinamento. 275

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