Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

E qui bisogna tener presente un'avvertenza, che è la chiave per intendere il significato costituzionale dell'art. 40 e senza la quale il riconoscimento costituzionale dello sciopero può parere un assurdo: nel conflitto sindacale tra imprenditori e lavoratori, questi sono per ragioni economiche e sociali la parte più debole; sicchè lo sciopero è il mezzo per supplire a questa inferiorità e per ristabilire l'equilibrio nella lotta sindacale. Sarebbe qui fuor di luogo dare la dimostrazione politica di questa inferiorità dei lavoratori: vorrebbe dire ricominciare ab imis la requisitoria contro la società capitalista, dalla quale, come si è visto, muovono le disposizioni programmatiche della Costituzione. Quello che invece qui conta, sotto il profilo giuridico dell'ius conditum, è il rilevare che questo stato di inferiorità, in cui nella società presente i lavoratori si trovano nei confronti degli imprenditori, è la ratio su cui si fonda l'articolo 40 della Costituzione: da questa riconosciuta inferiorità non può prescindere il giurista che voglia intendere l'esatto significato di questo articolo, e l'intento che lo ha ispirato (1). La importanza di questa pre- (1) Cfr. SANTORO PASSARELLI, Nozioni, cit. n. 28; SICA, scritto cit. n. 3 a. B 274 ca Gino Bianco messa affiorò con grande chiarezza in una discussione sul diritto di sciopero che può dirsi memorabile; perchè pose di fronte come sostenitori di opposte tesi non rappresentanti di opposte parti politiche, ma giuristi eminenti facenti parte tutti della stessa « Untone dei giuristi cattolici». Il CARNELUTTI, auspicando il ritorno alla concezione corporativista dello sciopero-delitto (e solo come a minor male adattandosi a malincuore all'idea dello scioperolibertà) dichiarò che, secondo lui, « lasciar combattere la guerra tra le categorie, come si è fatto nella Costituzione italiana, è un esempio di fiacchezza, contro il quale debbono reagire i giuristi cristiani»; ma a lui il SANTORO PASSARELLI difendendo la conce~one dello sciopero-diritto. quale la Costituzione ha accolto nell'art. 40 (non per « fiacchezza », ma pèr coerenza a promesse di ordine politico che non son propriamente quelle dei beati possidentes) rispose che « se si parte dall'idea che i lavoratori sono alla pari dei datori di lavoro, che l'uguaglianza è realizzata coi sindacati, davvero lo sciopero appare una stoltezza, e se la legge o la Costituzione lo riconosce, una vera stra vaganza legislativa o costituzionale. Ma la questione assume tutt'altro aspetto se invece muoviamo... dalla constatazione

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