Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

hanno nel contratto , collettivo lo strumento giuridico per far progredire incessantemente il diritto del lavoro nel senso voluto dalla Costituzione. I sindacati non diventano per questo, com'era nel sistema corporativo, organi dello Stato; essi conservano la loro autonomia. Ma l'organizzazione sindacale non è più l'Antistato: la sua esistenza è riconosciuta come uno degli sbocchi, come una delle valvole si potrebbe dire, attraverso le quali le nuove esigenze sociali creano il nuovo diritto, non in contrasto col Parlamento, ma in collaborazione con questo. Il nuovo ordinamento sociale ·che la Costituzione ha promesso si costituisce così lentamente non soltanto per produzione legislativa, ma anche per produzione professionale: una parte della funzione legislativa, attinente ai rapporti di lavoro, si è distaccata dal Parlamento, ed è stata affidata in esercizio ai sindacati, che pur rimanendo associazioni autonome esercitano cosi una pubblica funzione normativa. Lo sciopero come mezzo per ristabilire l'equilibrio economico nelle competizioni sindacali. ' 11. - Come una fase del « procedimento » attraverso il quale si eserci'ta la funzione normati- ' oteca Gino Bianco va dei sindacati deve essere considerato lo sciopero: se la funzione normativa dei sindacati è accolta nella Costituzione tra le fonti legittime di produzione del diritto, anche lo sciopero, che è uno dei suoi metodi, deve avervi ingresso con essa. Nella produIDone di norme giuridiche in via legislativa, gli organi parlamentari si dovrebbero trovare al di sopra di quegli interessi sociali in conflitto che la norma è chiamata a comporre; nella produzione di norme giuridiche in via sindacale la ricerca dell'equilibrio tra gli interessi in conflitto è invece affidata, anzichè al legislatore soprastante, al contrasto delle stesse categorie rappresentanti dei contrapposti interessi collettivi. Lo Stato, in questo campo, non solo non considera contrario all'interesse pubblico l'urto diretto tra le categorie interessate, ma ritiene che proprio attraverso questo urto si possa trovar gradualmente, per tentativi, quel punto esatto d'equilibrio tra interessi coliettivi che è appunto il diritto: la lotta precontrattuale non solo non è bandita, ma è utilizzata dallo Stato come mezzo di produzione giuridica per arrivare alla giusta composizione contrattuale del conflitto: e lo sciopero fa parte anch'esso, come uno dei metodi di questa lotta, del procedimento normativo sindacale. 273

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