L'autonomia sindacale, come strumento di trasformazione sociale. 10. - Il punctum pruriens di quella trasformazione sociale che nella Costituzione ha valore programmatico, è quello dei rapporti di lavoro. Fare una rivoluzione nel campo del lavoro vuol dire creare un nuovo diritto del lavoro, ossia creare una legisiazione rinnovatrice che adegui al programma della Costituzione i rapporti tra gli imprenditori e i lavoratori, o, come si dice nel linguaggio corrente, i rapporti tra capitale e lavoro. Nel sistema parlamentare la funzione di creare il nuovo diritto, cioè di raccogliere coordinandole le esigenze delle forze sociali e di soddisfarle col trasformarle in leggi, è demandata al Parlamento; e si potrebbe pensare che anche le esigenze delle collettività lavoratrici trovino il loro sbocco negli organi parlamentari, e arrivino a trasformarsi in leggi attraverso le ordinarie vie legislative. Ma ormai anche negli Stati a regime parlamentare la produzione del diritto del lavoro trova i suoi organi specifici nei sindacati: il riconoscimento della autonomia sindacale significa riconoscimento alle associazioni sindacali di un vero e proprio potere normatiBi 272 a Gino Bianco vo, che, attraverso la stipula- ~ zione di contratti collettivi, porta alla produzione di norme , aventi « efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce » (art. 39 della Costituzione), cioè aventi, nel campo sindacale, quei caratteri di astrattezza e di generalità che sono propri delle norme giuridiche (1). Le associazioni ·sindacali si trovano cosi investite. di un potere pubblico normativo; i contratti collettivi da esse stipulati sono fonti di diritto del lavoro. In questo modo, la attuazione giuridica di quella trasformazione sociale, è affidata per quello che si riferisce alla trasformazione dei rapporti di lavoro, non solo al Parlamento, ma anche all'organizzazione sindacale. Le esigenze dei lavoratori, che aspirano alla creazione di un diritto del lavoro più corrispondente alle promesse della Costituzione, possono farsi sentire non soltanto attraverso il Parlamento (dove tra i deputati non mancano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali) o attraverso la consulenza e la iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99); ma soprattutto attraverso il potere normativo dei sindacati,1 cjie (1) SANTORO PASSARELLI, Nozioni, clt. n. 16.
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