bastato adattarsi a considerare lo sciopero, già condannato un tempo come un sovvertimento rivoluzionario della pace sociale, come un fenomeno socialmente non dannoso, e quindi irrilevante per l'interesse gegenerale (il che avrebbe portato soltanto ad abbandonare l'antica concezione che lo considerava come un delitto e ad accettare la concezione dello sciopero-libertà); ma si è dovuto addirittura spingersi a considerarlo, entro certi lin1iti, un fenomeno socialmente utile e benefico: tale da meritare non solo di essere permesso, ma di essere protetto, cioè in- . coraggiato. In verità, quantunque lo sciopero sia, nella in• tenzione di chi lo attua, preordinato a tutela di un interesse collettivo ma non generale (ed anzi, occorrendo, in contrasto coll'interesse generale; interesse di una categoria professionale, anche se in contrasto con quello della generalità dei cittadini), la assunzione del diritto di sciopero tra i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dimostra che l'interesse collettivo professionale è stato innalzato qui, nella Costituzione, ad interesse generale; come è avvenuto per tutti gli altri diritti di libertà costituzionalmente garantiti, la cui protezione, quantunque essi abbiano la struttura di diritti individuali, è considerata come essenziale per l'esistenza dello 8 26.8 ca Gino Bianco • Stato, e quindi tipicamente di interesse pubblico. Questa graduale ascensione dello sciopero, che dal piano rivoluzionario lo ha portato sul piano della normalità fino a farlo diventa.re uno dei procedimenti della legalità costituzionale, merita di essere attentamente considerata: perchè essa presenta alcuni aspetti che, a prima vista, possono parere paradossali. In or1g1ne lo sciopero è un mezzo di lotta sindacale, con cui i lavora tori cercano nella coalizione il rimedio della inferiorità economica in cui si trovano di fronte gli imprenditori. Poichè in regime di libertà contrattuale lo Stato non protegge i lavoratori contro le imposizioni degli imprenditori economicamente più forti, i lavoratori si unisc0no nella contemporanea astf nsione dal lavoro, in modo che la loro inattività collettiva, che costringe le fabbriche a chiudersi e ferma la produzione, costituisca per gli imprenditori una tale minaccia, da costringerli alla fine, per evitare il protrarsi del danno, a concedere ai lavoratori i miglioramenti da essi reclamati. Lo sciopero si presenta così, nel suo aspetto puramen te sindacale, come un mezzo di coazione psicologica collettiva adoprato dai lavoratori per ristabilire nella fase precontrattuale l'equilibrio economico delle trattative, e per in- ..
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