dalla autorizzazione di una• pubblica autorità: è evidente che; quando una siffatta legge avesse paralizzato ed asservito il potere di sciopero nel momen- ~ to della proclamazione collet-- tiva, non sarebbe serio sostenere che il diritto individuale di sciopero rimarrebbe intatto, solo perchè, quando la proclamazione fosse stata autorizzata, i lavoratori continuerebbero ad essere, come prin1a, liberi di scioperare. Affinchè vi sia nei singoli una effettiva libertà di sciopero, occorre che il potere di proclamarlo sia riconosciuto senza vincoli alla collettività professionale di cui essi fanno parte: altrimenti, attraverso la soppressione del potere di proclamazione collettiva, si colpisce a morte la libertà di sciopero individuale. Evidentemente il diritto individuale di sciopero si ridurrebbe ad una beffa, se fosse lecito esercitarlo solo quando lo sciopero fosse stato proclamato col beneplacito della polizia! E viceversa sarebbe inutile lasciare intatto nominalmente il potere di proclamazione collettiva di sciopero, se si limitasse pei in concreto la libertà individuale di aderirvi e si conti-- nuasse a colpire l'adesJone individuale colle sanzioni contrattuali dell'inadempienza. In particolare questo. potrebbe avvenire (e forse nella pratica già comincia ad avvenire) se nei contratti colBiblioteca Gino Bianco lettivi, o soprattutto nei contratti individuali, gli imprenditori pretendessero di inserire, e costringessero i lavoratori ad accettare, clausole limitatrici del diritto individuale di sciopero, nelle quali fosse imposto lo impegno del lavoratore di non aderire agli scioperi proclamati dalla sua categoria, e la violazione di tale impegno fosse prevista come giusta causa di licenziamento. Non v'ha dubbio che tali clausole sarebbero nulle (articoli 1344, 1418, 2113 cod. civ.); ma è opportuno sorvegliare fin d'ora, prima che la giurisprudenza abbia occasione di pronunciarsi su casi concreti, anche questa possibile via di scalata contro il diritto costituzionale di sciopero. Evoluzione dello sciopero. 8. - E qui viene fatto di chiedersi per quale prof onda evoluzione di concezioni sociali e politiche lo sciopero, questa arma rivoluzionaria della lotta di classe, sia arrivato ad assumere nella Costituzione italiana, come già, prima che in essa, in altre costituzioni, non soltanto la struttura giuridica di un diritto, ma addirittura la importanza di un diritto fondamentale, protetto come tale dalla garanzia costituzionale. Per arrivare a tanto non è •
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