ciale rilevanza politica e assunzione di esso fra gli elementi tipici che servono a individuare politicamente quell'ordinamento, ma significa anche attribuzione a quel diritto di un più alto grado di resistenza giuridica; in quanto, col farne oggetto di una norma costituzionale, è implicitamente affermata la illegittimità costituzionale, e quindi la inefficacia, di ogni legge ordinaria che mirasse a disconoscerlo o a menomarlo. Il diritto di sciopero viene ad essere per questo una delle pietre angolari dell'ordinamento costituzionale italiano; cercar di menomarlo, vorrebbe dire attentare alla integrità della Costituzione. In forza di questo suo carattere costituzionale 11 diritto di sciopero è giuridicamente tutelato, come tutti i diritti iscritti nella Costituzione, non solo contro le violazioni individuali (come quella, ad esempio, del datore di lavoro che pretendesse di licenziare il lavoratore perchè ha scioperato), ma al~resi contro le violazioni commesse dalle pubbliche autorità, ed anche contro le violazioni legislative, cioè contro ogni menomazione di questo diritto che gli organi legislativi pretendessero di introdurre, senza seguire lo speciale procedimento previsto per le revisioni costituzionali. Sotto questo angolo visuale il diritto di sciopero può essere conB _26~ca Gino Bic:1nco ... ,,,_ ♦- siderato, alla pari dei veri e .. propri diritti individuali di libertà, come un diritto verso lo Stato a cui corrisponde, da parte dello Stato, un obbligo di astensione: diritto a che lo Stato si astenga da qualsiasi provvedimento, anche legislativo, che tenda a restringere o a menomare la libertà di sciopero garantita ad ogni lavoratore dall'art. 40 della Costituzione. La rilevanza costituzionale del diritto di sciopero, colJe garanzie ad essa inerenti, si estende a ambedue i momenti nei quali il procedimento di sciopero si distingue: al potere collettivo di proclamare lo sciopero e alla libertà individuale di aderirvi. L'art. 40 della Costituzione sarebbe ugualmente violato, e le garanzie· contro la violazione sarebbero ugualmente invocabili, tanto se si volesse negare o restringere il potere delle collettività sindacali di proclamare lo sciopero cogli effetti «normativi» sopra indicati, quanto se si volesse menomare la libertà del singolo di profittare, abbandonando il lavoro, dello « stato di sciopero» creato dalla proclamazione. Si immagini, per assurda ipotesi, una legge la quale, pur figurando di riconoscere alle associazioni sindacali il potere di proclamare lo sciopero, prescrivesse però che la proclamazione debba esser preceduta
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