Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

mità del contratto già modificato. Ogni contraente è libero di agire nei limiti del lecito contrattuale e di valersi~ delle facoltà riconosciutegli dal contratto. Dopo la proclamazione collettiva dello sciopero, il singolo contratto di lavoro si trova implicitamente modificato nel senso che vi è stata inserita come lecita la provvisoria facoltà del lavoratore di astenersi dal lavoro a titolo di sciopero: può darsi che il lavoratore, per considerazioni di interesse individuale (perchè non vuol perdere la paga dei giorni di sciopero; perchè non è d'accordo colla maggioranza che ha proclamato lo sciopero; perchè non vuole inimicarsi il padrone) non voglia valersi di questa facoltà; può darsi che voglia valersene. La proclamazione di 5ciopero non è un ordine a cui il lavoratore abbia il dovere di uniformarsi; è un invito, una proposta, a cui può aderire o non aderire a sua discrezione. In questa libertà di scelta è il diritto individuale di sciopero, in forza del quale, anche dopo la proclamazione dello sciopero, rimane affidata alla volontà del singolo la valutazione della convenienza individuale di entrare in~ sciopero (1). ( 1) Cfr. per questa concezione dello sciopero come diritto individuale di libertà. BASCHIERI in La Costituzione Italiana, Firenze 1943, pagg. 212 e segg, Biblioteca Gino Bianco Potere collettivo di proclamare lo sciopero; libertà individuale di valersi della facoltà di sciopero creata dalla proclamazione (di aderire allo invito in essa contenuto), questi sono i due elementi reciprocamente complementari e inscindibili che danno la complessa nozione del « diritto di sciopero» accolta dall'art. 40 della nostra Costituzione. Carattere costituzionale di ambedue questi momenti. 7. - Questo « diritto di sciopero» è dichiarato nella Costituzione: in questo modo esso entra a far parte di quei diritti costituzionali «fondamentali» (2) che, posti dalla Costituente come base dell'ordinamento dello Stato ( Grundrechte), non possono essere nè soppressi nè modificati dal legislatore ordinario (3). E' noto che la dichiarazione di un diritto nella carta costituzionale non significa soltanto riconoscimento di una sua spe- (2) Cfr. vmGA, Dir. cast., pag. 360 e 381. (3) Il diritto di sciopero si trova riconosciuto come diritto costituzionale, oltreché nel preambolo della Costituzione francese del 1946, da cui 11 nostro art. 40 direttamen te è stato ricopiato, nella Costituzione messicana del 1947 (articolo 123) e nella Costituzione del. l'Uruguay. ; 265

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