Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

astenersi dal lavoro a titolo di sciopero, senza violare il contratto; al singolo non resta altro che profittare, se vuole, di questa possibilità creata da una valutazione dell'interesse collettivo già compiuta ed operativa all'infuori di lui, prima che egli si decida ad abbandonare il lavoro. Il « diritto di sciopero» garantito dalla Costituzione è dunque prima di tutto potere delle collettività professionali (costituite e qualificate come sarà stabilito, in conformità dell'art. 39, dalla legge ordinaria) di proclamare lo sciopero, con l'effetto di render legittima, per tutta la generalità dei loro appartenenti, la astensione dal lavoro. Lo sciopero, come diritto individuale di attuarlo. 6. - Ma il riconoscer quèsto, deve portarci ad escludere che esista anche un diritto di sciopero individuale? Direi di no: esiste nel singolo il diritto di abbandonare il lavoro valendosi di quella possibilità che gli deriva dalla già avvenuta ed operativa proclamazione di sciopero; ma non mi pare che a questo diritto individuale si addica quella qualificazione di diritto potestativo nel senso voluto dal SANTORO PASSARELLI poichè l'effetto modificativo del rapporto di lavoro Bit 264 ca Gino Bianco non si riconnette all'esercizio ~ di questo diritto individuale, ma risale, come si è detto, alla proclamazione collettiva di sciopero. Fin da quando lo sciopero è proclamato, in tutti i contratti individuali degli appartenenti alla categoria rimane implicitamente bloccata la disposizione, secondo la quale la astensione dal lavoro è normalmente un illecito contrattuale. Da quel momento l'astensione a titolo di sciopero diventa lecita: è la proclamazione collettiva che immunizza, per cosl dire, il singolo scioperante dalle conse- ~uenze contrattuali della sua astensione dal lavoro. Il singolo, anche dopo, rimane libero di scioperare o di non scioperare, di aderire o non aderire all'invito di sciopero; ma se decide di aderire, egli non I crea con questo la propria immunità, ma si limita a profittare di una immunità già creata in generale, colla proclamazione -di sciopero per tutta la categoria. Naturalmente anche questa facoltà di eseguire individuaimen te lo sciopero già colletti- · vamente proclamato, è un diritto individuale che la Costituzione protegge; ma lo J)rotegge, in questo momento, non più come potere «normativo» di modificazione dei rapporti contrattuali, ma come libertà individuale, di agire in confar-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==