Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

una espressione ellittica e sintetica, che l'interprete deve scindere e precisare nei vari momenti corrispondenti al sistema sindacale previsto dallo art. 39. Il diritto di sciopero, in tale sistema, non consiste soltanto nel potere della collettività professionale di proclamare lo sciopero,· nè soltanto nella libertà del singolo di astenersi dal lavaro quando lo sciopero è stato proclamato; ma nella successione e nella combinazione di questi due momenti che si integrano a vicenda, e, si potrebbe dire, nel procedimento con cui si susseguono. Diritto soggettivo (anche quella categoria di diritti soggettivi che sono i diritti potestativi) in ogni caso, s'io non erro, vuol dire potere del titolare di valutare in concreto la esistenza e la esigenza dell'interesse tutelato: anche se l'interesse tutelato non è un interesse individuale proprio del titolare del diritto (come avviene nel caso dei diritti soggettivi pubblici), la valutazione concreta dell'interesse pubblico e della opportunità di agire a tutela di esso è rilasciata alla volontà del singolo. Ora, a chi concepisca il diritto di sciopero come un diritto individuale del singolo lavoratore, sia pure dato a tutela di un interesse collettivo, sembra facile obiettare che il singolo lavoratore non ha il potere di valutare in concreto se l'interesse coJ}ettivo esige lo Biblioteca Gino Bianco sciopero e se il mettersi in sciopero corrisponde in quel caso all'interesse collettivo: la valutazione in concreto della esistenza e della esigenza dell'interesse collettivo è preclusa al singolo, è demandata alla collettività professionale, dalla cui volontà e non dalla volontà individuale dipende decidere se lo sqiopero sia opportuno, e quindi se la astensione · individuale dal lavoro possa diventare, in vista di tale opportunità, legittima. Sembra pertanto che considerare la proclamazione collettiva dello sciopero come una « autorizzazione » o come una « condizione» di esercizio del diritto individuale di sciopero significhi ridurre la proclamazione al disotto della sua importanz·a. L'effetto « normativo » dello sciopero (sospensione dell'obbligazione contrattuale di lavoro) deriva. interamente ed unicamente dalla proclamazione. La « autorizzazione » è, di solito. integrazione di una valutazione di interesse affidata in primo luogo allo stesso soggetto che chiede di essere autorizzato; invece, nel caso dello sciopero, non è il singolo scioperante, che riconoscendo l'opportunità dello sciopero, chiede alla collettività di autorizzarlo a scioperare, ma è la collettività che, avendo valutato per suo conto l'interesse collettivo, proclama lo sciopero e in questo modo crea, per tutti gli appartenenti alla categoria, 1~ possibilità di

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