Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

ficazione del contratto di lavoro che l'altro contraente deve subire, cioè a sospendere lecitamente, finchè duri lo sciopero e senza che il da tor e di lavoro possa far nulla per impeditlo, l'adempimento del proprio obbligo contrattuale di lavoro. Questo ·diritto individuale di sospendere per determinazione unilaterale il rapporto di lavoro è dato a tutela non di un interesse individua.le, ma di un interesse collettivo del quale lo stesso scioperante è partecipe: per questo potrebbe definirsi come diritto soggettivo collettivo, cioè come potere individuale di far valere un interesse collettivo, allo stesso modo che il diritto soggettivo pubblico è. il potere individuale di far valere un interesse generale. Diversa è la concezione del SICA (1) il quale pur riconoscendo la natura potestativa del diritto di sciopero, nel quale anch'egli vede un potere unilaterale di modificare il contratto di lavoro nel senso di render lecita quando è per causa di sciopero, quella volontaria astensione dal lavoro che per contratto sarebbe una inadempienza, ritiene però che titolare di tale potere sia non il singolo scioperante, ma la (1) Il diritto di sciopero nell'ordine costituzionale italiano, estr. dalla « Rassegna di dir. pubblico», 1950 II. Bi 263 3 Gino Bianco collettività professionale che proclama lo sciopero: la effi- .. cacia «normativa» dello sciopero («normativa» in quanto « incide sulle norme contrattuali sospendendone l'efficacia») si ricollega infatti non alratto del singolo che sciopera, ma all'atto della collettività che, valutando l'interesse collettivo, proclama lo sciopero a tutela di ,, questo interesse. Cosicchè egli definisce il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, come « il potere di sospendere la efficacia delle norme contrattuali che regolano e svolgono il rapporto di lavoro, attribuito alla collettività dei lavoratori parte del rapporto » (2). Ho l'impressione che ambedue queste concezioni siano, in senso opposto, manchevoli: in quanto, pur vedendo il f enomeno nella sua interezza, ne mettono in luce, l'una in senso opposto all'altra, soltanto un aspetto parziale, trascurando il resto, che è ugualmente essenziale. Lo sciopero, come potere collettivo di proclamarlò. • 5. - Secondo me la norma dell'art. 40, quando riconosce, in quel modo indiretto che abbiamo visto, il « diritto di sciopero », adopra, in questa frase (2) C!r. SICA, scritto cit., n. 12.

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