Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

zi le astensioni individuali dal lavoro cesserann9 tli essere ina .. dempienze e diventeranno esercizio di un diritto; significa creare in concreto, in tutti gli appartenenti alla categoria, la possibilità di astenersi legittimamente dal lavoro a titolo di sciopero, senza esporsi alle conseguenze contrattuali dell'inadempienza. Si c~pisce quindi come sia importante e delicato stabilire quali siano le collettività professionali fornite di questo potere di creare, colla loro deliberazione, questa possibilità, cioè lo « stato di sciopero». Questo è un punto che rimane fuori dalla mia indagine, e che la legge ordinaria dovrà attentamente regolare, in relazione non soltanto coll'art. 40, ma anche coll'art. 39, della Costituzione (1). Titolarità del diritto di sciopero: la collettività o il singolo lavoratore? 4. Posta questa premessa (non si ha sciopero in senso giuridico senza previa proclamazio- • (1) Nel disegno Rubinacci è stabiUto (art. 27) <<••• Lo sciopero si esercita mercè astensione collettiva dal lavoro. Esso deve essere proclamato da una o più associazioni sin- . dacall registrate dei lavoratori, con un preavviso di 48 ore alle associazioni sindacali registra. te dei da tori di lavoro ». Biblioteca Gino Bianco ne co1Ietiva di sciopero) si pu9 tornare al problema della struttura giuridica del diritto di sciopero. Chi è il titolare di questo diritto? la collettività (associazione sindacale) che proclama lo sciopero per tutta la categoria, o il singolo scio... perante che lo esegue, servendosi individualmente della situazione giuridica creata da quella deliberazione? E se si ritiene che il diritto di sciopero - spetti al singolo, in che relazione sta questo diritto individuale con quella proclamazione collettiva, in mancanza della quale l'astensione individuale dal lavoro, anzichè esercizio di un diritto, continua ad essere un illecito contrattuale? Secondo il SANTORO PASSARELLI (2), titolare del diritto di sciopero è il singolo scioperante: la proclamazione dello sciopero da parte della collettività professionale (che ha la natura di un « negozio giuridico collettivo unilaterale di autorizzazione ») non è che una condizione di quel diritto. Questo diritto individuale di sciopero è un diritto potestativo (Gestaltungsrecht), in virtù del quale basta la sola volontà unilaterale dello scioperante a produrre a suo favore una modi- (2) Nozioni dir. Lavoro cit., n. 23; e Seri tti giuri dici in onore di F. Carnelutti, IV, 437 e segg., numeri 8 e 9. 261

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