Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

della libertà, e che ne rappresenta, per cosi dire, il costo. Vi è finalmente la figura dello « sciopero-diritto »: corrispondente ad una concezione dello Stato, che si potrebbe chiamare sindacalista. Qui bisogna fermarsi, perchè proprio qui si entra nel vivo del problema: stabilire in che senso lo sciopero, secondo questa concezione, è un diritto, e sotto quali aspetti lo scioperodiritto si distingua dallo sciopero-libertà, ossia lo sciopero protetto dallo sciopero semplicemente permesso; e soprattutto stabilire perchè a questo diritto di sciopero, coll'inserirne il riconoscimento nella Costituzione, si sia voluto attribuire rilevanza costituzionale. Carattere collettivo dello sciopero: proclamazione ed esecuzione. 3. - Si presenta prima di tutto l'indagine sulla struttura giuridico-politica del · diritto di sciopero: l'individuazione del soggetto a cui spetta, la determinazione del suo contenuto. Qui bisogna spingere più a fon<;io,soprattutto per precisarne la portata giuridica, la osservazione già fatta, e del resto ovvia, del carattere collettivo dello sciopero: il quale è essenziale per la nozione di questo diritto. B·1t ~5$ G' s· 1no 1anco Lo sciopero, considerato nel microcosmo del singolo rappo:rto di lavoro, si presenta come .. un atto iD:dividuale del lavoratore, che volontariamente si astiene dal lavoro; ma a dare a questa astensione individuale dal lavoro il carattere specifico di sciopero non basta la qua~i"ficazione di sciopero che ad essa dia chi la compie. Il singolo lavorator~ non può diventare scioperante per sola sua volontà: la sua sola volontà gli basta per astenersi dal lavoro; ma, perchè questa sua astensione individuale assuma il titolo giuridico di sciopero, occorre l'intervento di una volontà che sta al di fuori di lui e del singolo rapporto di lavoro, _ cioè di una volontà collettiva di quel gruppo professionale di cui il singolo lavoratore fa parte. Questo carattere collettivo, che trasforma la astensione individuale in sci9pero, non è dato dal fatto, puramente aritmetico, che astensioni dal lavoro siano contemporaneamente compiute da una pluralità di operai: se dieci operai in giorno di lavoro vanno a fare una passeggiata in campagna non si dirà che, sol perchè sono in 10, la scampagnata diventi uno sciopero. A:fflnchè la astensione individuale dal lavoro diventi sciopero, occorre che essa sia motivata in ogni scioperante non da un interesse individuale, ma da un interesse comune . \

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