dal lavoro del singolo scioperante, che in sè ha soltanto un valore negativo di inattività di fronte all'obbligazione individuale di lavorare, entra a costituire il fatto positivo dello sciopero solo quando il gesto individuale sia guardato a distanza, come particolare di un panorama, e messo in relazione coi gesti omogenei degli altri scioperanti. Le astensioni individuali sono espressione di una unica deliberazione collettiva, e mirano tutte al conseguimento dello stesso scopo collettivo: solo in forza di questa comunanza di volontà e di scopi, i gesti individuali si ricollegano a formare un fenomeno unico, di «massa», come preordinazione, coordinazione e organizzazione di astensioni individuali dal lavoro effettua te contemporaneamente, per volontà e scopo comune, da tutti i lavoratori appartenenti a una certa collettività. Nello sciopero, considerato come fenomeno collettivo, entrano in giuoco e vehgono in urto interessi di diversa natura e di diverso ambito: nell'interno di ogni singolo rapporto di lavoro, vengono in conflitto l'interesse individuale dello scioperante, che non vuol lavorare, coll'interesse individuale dello imprenditore, che per contratto ha diritto alla prestazione di lavoro; al di sopra dei singoli rapporti di lavoro, l'interesse collettivo della categoria di la256 G' 8 . E ca 1no 1anco voratori che attraverso lo sciopero dei suoi componenti mira a raggiungere certi scopi di carattere sindacale, viene in conflitto coll'interesse collettivo della opposta categoria di imprenditori; e ancor più in alto, al di fuori di questo conflitto sindacale, si trova messo in pericolo l'interesse generale di tutti i cittadini, non appartenenti ad alcuna delle categorie in conflitto ma colpiti dalle ripercussioni di ordine economico da esso generate. I vari sistemi che si trovano adottati dalle legislazioni nel regolamento giuridico dello sciopero dipendono dalla graduatoria di rilevanza stabilita dal legislatore tra questi diversi ordini di interessi. Se lo Stato vede nello sciopero soprattutto il perturbamento generale della economia e della pace sociale, lo vieta per motivi di ordine pubblico e lo punisce come delitto; se vede nello sciopero soltanto una somma di infrazioni ad altrettanti contratti individuali di lavoro, trascura lo sciopero ·come fatto collettivo e lo risolve in una pluralità di inadempienze contrattuali, contro le quali reputa sufficienti, caso per caso, le ordinarie sanzioni del diritto privato; se poi ritiene c~e al disopra dei singoli interessi contrattuali, ed anche in contrasto coll'interesse generai~ dei cittadini non partecipanti al conflitto sindacale, abbia rilevanza il soddisfacimento
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