Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

tori il diritto di sciopero »; oppure: « Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero». l\lia in Assemblea la proclamazione fu attenuata e quasi dissimulata, secondo la proposta dell'Onorevole Merlin, nella formula molto più cauta che diventò poi l'art. 40 nel quale il fulcro, che nella originaria formula era posto nell'affermazione del diritto di sciopero, fu spostato e concentrato nel preannuncio delle leggi che ne dovranno regolare l'esercizio. Ciò non esclude tutta via, che, sia pure in questa forma indiretta e quasi si direbbe pudica, anche nell'attuale art. 40 il diritto di sciopero sia riconosciuto, in quanto vi è presupposto. Si tratta ora appunto di stabilire quale è la consistenza pratica del diritto che i lavoratori hanno già fin d'ora acquisito in forza del riconoscimento contenuto nell'art. 40, e di tracciare i confini entro i quali le future leggi regolatrici dovranno mantenersi per non ritogliere o diminuire ciò che la Costituzione ha già dato: in che senso ed entro quali limiti lo sciopero è già fin d'ora un diritto? perchè questo diritto è stato ·ritenuto cosi fondamentale, da inserirne ·il suo riconoscimento nella Costituzione? qual'è il significato e la portata pratica del carattere « costituzionale » che in tal modo si è dato a questo diritto? Biblioteca Gino Bianco Diverse ,possibili figure di rilevanza giuridica dello sciopero - delitto, sciopero - libertà, sciopero-diritto. 2. - Gli svariati atteggiamenti che un ordinamento giuridico può adottare di fronte allo sciopero, ossia la diversa rilevanza giuridica che allo sciopero può essere attribuita dalle legislazioni positive, si possono classificare secondo tre tipi, ai quali, per brevità, si possono far corrispondere tre denominazioni, quasi si direbbe tre sigle: sciopero-delitto, sciopero-libertà, sciopero-diritto. Bisogna intanto premettere (son nozioni elementari che basta appena richiamare) che la rilevanza giuridica dello sciopero può esser considerata · su due diversi piani: sul piano individuale e sul piano collettivo. Lo sciopero, a guardarlo da vicino, nel momento in cui si attua, si polverizza in una somma amorfa di astensioni individuali dal lavoro: una pltlralità di scioperanti, ognuno dei quali compie per conto suo il gesto di abbandonare il proprio lavoro e produce con questa sua astensione certe conseguenze nel ristretto ambito del rapporto interindividuale che personalmente lo vincola al proprio imprenditore in forza del contratto di lavoro. Ma la rilevanza tipica dello sciopero non si può cogliere dall'interno del singolo rapporto: l'astensione 255

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