Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

Il diritto di sciopero · · L'articolo 40 dellaCostituzion Lo sciopero secondo l'art. 40 della Costituzione; limiti del presente studio. 1. - L'art. 40 della nostra Costituzione, secondo il quale « il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano», rappresenta nello stesso tempo, come molti altri articoli della stessa Costituzione, un punto di arrivo e un punto di · partenza: un punto di arrivo, in quanto è già in sè una norma giuridica, entrata nell'ius conditum, che riconosce come esistente il « diritto di sciopero»; un punto di partenza, in quanto preannuncia le leggi, ancora fluttuanti nel limbo dell'ius condendum, che dovranno venire a regolare l'ambito e i modi del suo esercizio. Il dibattito sul contenuto da dare a tali leggi, che si aprirà se sarà portato in discussione dinanzi al Parlamento il disegno Rubinacci 4 dicembre 1951 Bib .254 Gino Bianco n. 2380 ( « Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro»), sarà di natura prevalentemente politica, come tutti i dibattiti attinenti all'ius condendum. Ma il dibattito politico troverà nella norma dell'art. 40 certi invalicabili limiti giuridici, che oggi la Costituzione ha posto, anche qui, a quella che era un. tempo la onnipotenza del legislatore ordinario: può pertanto essere utile, come premessa e introduzione a quella discussione politica, cercar di precisare i limiti di carattere costituzionale che le leggi regolatrici del diritto di sciopero dovranno in ogni caso rispettare. Durante i lavori preparatori della Costituente, era stato proposto che il diritto di sciopero fosse oggetto di una formula semplice e categorica, contenente soltanto la sua diretta e incondizionata proclamazione: « E' assicurato a tutti i lavora- ..

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