Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 3 - mag.-giu. 1953

statuti, cosi da consentire la fondata presunzione che la volontà delle rappresentanze sindacali esprima quanto meno la volontà della maggioranza degli iscritti ai sindacati stessi. Sembra perfino superfluo il ripetere che da ognuno di questi presupposti non si può assolutamente decampare, senza abdicare irreparabilmente all'essenza della democrazia in un campo così: delicato e vitale. Le difficoltà pratiche della organizzazione di una anagrafe sindacale sono forse considerevoli: ma non insuperabili. E se insuperabili fossero, allora evidentemente si dovrebbe rinunciare alla obbligatorietà per la intera categoria dei contratti collettivi: poichè non si potrebbe mai accettare che norme valide per una intera categoria, assistite da tutta la forza coercitiva dello Stato, possano venire formate da piccole oligarchie di organizzatori professionali e di politici, senza nessuna possibilità di efficace difesa da parte della categoria interessata. Nè d'altra parte l'esistenza di una anagrafe del lavoro anche perfetta costituirebbe da sola una garanzia sufficiente, se poi non fosse efficacemente controllata la democrazia interna dei sindacati.' L'imposizione del « quorum » sarebbe, dunque, una garanBiblioteca Gino Bianco zia assolutamente insufficiente, e insieme una violazione dell'art. 39. Garanzia insufficiente,. poichè anche nella ipotesi di una perfetta democrazia interna dei singoli sindacati, potrebbe sempre darsi che solo una lieve maggioranza dei loro iscritti fosse favorevole a un determinato contratto collettivo: in ipotesi il 51°/o del 5p>/o; cioè poco più di un quarto degli appartenenti alla categoria, potrebbe, dunque, nonostante tutto, imporre un contratto collettivo alla intera categoria. D'altra parte tale insufficiente garanzia della demoera tic i tà del processo formativo della norma sarebbe, tuttavia, difficilmente conciliabile con il testo costituzionale. Difatti, l'art. 39 dice eh~ i sindacati registrati, rappresentati unitariamente, possono formare il contratto collettivo. « Possono », dunque hanno facoltà: e se la costituzione concede loro questa facoltà, semplicemente in quanto sindacati registrati, come possiamo con la legge, senza modificare la costituzione, subordinare tale facoltà alla esigenza di un quorum? L'esercizio di un diritto subbiettivo concesso dalla costituzione a un tndividuo o a un ente, come può venire impedito con l'esigere condizioni imposte dalla legge, e non dalla costituzione stessa? 249

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