Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 2 - mar.-apr. 1953

di Columbia, ma il Direttore ha la facoltà di stabilire uffici regiona,li in quelle località in cui è probabile che sorgano dispute di lavo_ro. Il Direttore può, con un ordine revocabile in qualsiasi momento. delegare qualsiasi autorità a lui conferita da questa Legge a qualsiasi direttore regionale o dipendente del Servizio. TI Direttore può ricorrere a procedure adatte per la coooerazione con lo Stato o con Enti locali di mediazione. Il Direttore farà un rapporto annuale scritto. da presentare al Congresso alla fine dell'anno fiscale. d) Tutte le funzioni di mediazione e conciliazione del Ministro del Lavoro o Servi1j o di Conciliazione degli Stati Uniti secondo la sez. 8 della Legge chiamata « Legge per la costituzione di un Dipartimento del Lavoro », approvata il 4 marzo 1913 (USC, titolo 29. sez. 51), e tutte le funzioni del Servizio di Conciliazione degli Stati Uniti secondo qualsiasi altra Legge, sono aui trasferite al Servizio Federale di Mediazione e Conciliazione assieme al personale e agli atti del Servizio di Conciliazione degli Stati Uniti. Tale trasferimento si effettuerà dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di questa Legge. Tale trasferimento non avrà alcuna influenza su alcuna questione pendente di fronte al Servizio di Conciliazione degli Stati Uniti, o su alcun certificato, ordine, regola, da esso emessi o emessi dal Ministro del Lavoro fino a quel periodo. Il Direttore e il Servizio non saranno soggetti in alcuna maniera alla Biblioteca Gino Bianco giurisdizione o all'autorità del Segretario -del Lavoro, nè di alcun funzionario o divisione del Dipartimento del Lavoro. Funzioni del Servizio Sez. 203 - a) Sarà compito del Servizio, allo scopo di prevenire o minimizzare interruzioni del libero corso del commercio derivanti da dispute di lavoro di assistere le parti nella siste~ mazione delle dispute in parola per mezzo della conciliazione e della mediazione. b) il Servizio può mettere a disposizione i propri servizi in qualsiasi disputa di lavoro riguardante l'industria che influenzi il commercio sia di propria volontà, sia su richiesta di uno o più delle parti delle dispute, ogni qualvolta secondo il suo giudizio tale disputa minacci di causare una sostanziale interruzione del commercio. Il Direttore ed il Servizio devono evitare di dare i propri servizi nel tentativo di mediare delle dispute che avrebbero solo un effetto trascurabile sul com-· mercio interstatale se 10 Stato o altri servizi di conciliazione sono disponibili alle parti. Ogni qualvolta il Servizio rende disponibili i propri servizi in qualsiasi disputa, ha il dovere di mettersi immediatamente in co1nunicazione con le parti e di fare tutti gli sforzi possibili, trami te mediazione e conciliazione, per portarli ad un accordo. e) Se il Direttore non riesce in un tempo ragionevole a portare le parti ad un accordo tramite la conciliazione, egli cer189

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