un anno) concluso in o dopo quella data di entrata in vigore, ma antecedente alla data effettiva di questo titolo, se la esecuzione di tale obligazione non avrebbe costituito una procedura sleale di lavoro secondo quanto stabilito dalla Sez. 8 3) della legge sulle relazioni nazionali di lavoro, nel periodo antecedente la data effettiva di questo titolo, a meno che tale accordo fosse stato rinnovato o esteso dopo tale data. Sez. 103 - Nulla di quanto stabilito in questo titolo influirà su qualsiasi autentica di rappresentanza o su qualsiasi determinazione riguardante una appropriata unità per trattative collettive, avvenuta, secondo quanto stabilito dalla sez. 9 della legge sulle relazioni nazionali di lavoro, prima della data effettiva di questo titolo, fino ad un anno dopo la data di tale autentica di rappresentanza o se, in relazione a qualsiasi certificazione del genere un contratto collettivo venne stipulato prima della data effettiva di questo titolo, fino alla fine del periodo di contratto o fino ad un anno dopo tale data, secondo quale avviene prima. Sez. 104 - Gli emendamenti apportati da questo articolo avranno effetto sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore di questa Legge, con l'eccezione dell'autorità del Presidente di nominare certi funzionari, conferitagli dalla Sez. 3 della Legge sulle relazioni nazionali di lavoro, secondo gli emendamenti apportati da questo titolo. · .Jiblioteca Gino Bianco TITOLO II - Conciliazione di dispute di lavoro in industrie che influiscono sul commercio: emergenze di carattere nazionale Sez. 201 - E' politica degli Stati Uniti che: a) Una sana e stabile pace industriale ed il miglioramento del benessere generale, salute e sicurezza della nazione e del migliore interesse di datori di lavoro e lavoratori, può essere assicurato in maniera molto soddisfacente con la composizione delle controversie tra datore di lavoro e lavoratori per mezzo di conferenze e trattative collettive tra datori di lavoro e rappresentanti dei loro dipendenti. b) La composizione delle dispute tra datori di lavoro e lavoratori per mezzo di trattative collettive può essere anticipata rendendo possibile adeguati sistemi sta tali per la conciliazione, mediazione e arbitrato volontario per aiutare e incoraggiare i datori di lavoro ed i_ rappresentanti dei loro dipen-· denti a raggiungere e mantenere degli accordi riguardanti i livelli di paga, ore e condizioni di lavoro, e per fare tutti gli sforzi possibili per comporre le loro dispute con un mutuo accordo raggiunto tramite conf erenze e trattative collettive o tramite quei metodi che possono essere disponibili in qualsiasi accordo applicabile per la sistemazione di dispute; e c) Alcune controversie che sorgono tra le parti di accordi collettivi possono essere evitate 187
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==