Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 2 - mar.-apr. 1953

Limitazioni Sez. 13 - Nessuna parte di questa Legge, eccetto quanto specificamente stabilito in essa, sarà intesa a interferire, impedire o diminuire in alcuna maniera il diritto di sciopero, o ad intaccare le lin1itazioni o qualificazioni di tale diritto. Sez. 14 - a) Nulla in questa Legge proibirà a qualsiasi individuo impiegato come sovraintendente, di divenire o di rimanere un membro di una qualsiasi organizzazione sindacale, ma nessun datore di lavoro soggetto a questa Legge sarà costretto a ritenere qualsiasi individuo colla qualifica di sovraintendente (secondo quanto stabilito da questa Legge) come lavoratore, ai fini di qualsiasi legge, sia nazionale che locale, riguardante le trattative collettive. b) Nessuna parte di questa Legge verrà intesa a autorizzare l'esecuzione o l'applicazione di accordi che richiedono l'appartenenza ad un'organizzazione sindacale come condizione per ottenere il lavoro, in qualsiasi Stato o Territorio in cui tale esecuzione o applicazione viene proibita dalla Legge statale o territoriale. Sez. 15 - Qualora l'applicazione di quanto stabilito nella sez. 272 del capitolo 10 della Legge intitolata « Una legge che stabilisce un sistema uniforme di fallimento negli Stati Uniti» approvata il 1 ° luglio 1898, e leggi emesse in suo emendamento o supplemento (USC titolo 11, Sez. 672) venisse a troB ·b1· 86 G' s· 1 10eca 1no 1anco vars1 1n conflitto con l'applicazione di quanto stabilito da questa Legge, questa Legge avrà · il sopravvento: nel caso che, in qualunque situazione in cui quanto stabilito in questa Legge non possa essere validamen te applicato, quanto previsto da dette altre leggi avrà .. pieno effetto. Sez. 16 - Qualora qualsiasi articolo di questa Legge, o la applicazione di tale articolo a qualsiasi persona o circostanza venga ritenuto non valido, la parte restante di questa Legge o l'applicazione di tale articolo a persona o circostanze diverse da quelle per cui non è ritenuta valida, non ne sarà influenzata e resterà valida. Sez. 17 - Questa Legge può essere citata come « Legge sulle relazioni internazionali di lavoro». Data effettiva di certi cambiamenti Sez. 102 - Non sarà considerato procedura sleale di lavaro qualsiasi atto avvenuto in data antecedente a quella dell'entrata in vigore di questa legge e non costituente, allora, una procedura sleale di lavoro, e quanto stabilito nella Sez. 8 a), 3) e 8 b) 2) della legge sulle relazioni nazionali di lavoro, come emendata da questo titolo non renderà procedura sleale di lavoro l'esecuzione di qualsiasi obbligazione di un accordo collettivo concluso prima della data di entrata in vigore di questa legge, o (nel caso di un accordo per un periodo superiore a

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