voro che possano influenzare il commercio, a condizione che la disposizione dello statuto dello Stato o Territorio applicabile alla determinazione di tali casi da tale organo sia incompatibile con le disposizioni di questa Legge sulla stessa materia. b) Allorquando esiste accusa che una persona è ricorsa o sta ricorrendo ad una qualsiasi pratica sleale di lavoro, il Comitato o qualsiasi organo o rappresentante designato dal Comitato a questo scopo, avrà il potere di emettere un atto che elenchi i capi di accusa e che contenga notifica di udienza davanti al Comitato o ad un membro di questo o davanti ad un rappresentante o ad un organo designato, in un luogo prestabilito, non meno di cinque giorni dopo la consegna di questa accusa: si stabilisce che nessuna accusa sarà emessa se essa deve essere basata su una procedura sleale di lavoro occorsa più di sei mesi prima della presentazione dell'accusa al Comitato e la presentazione di una copia di questa alla persona contro cui l'accusa è diretta, a meno che la persona danneggiata sia stata impedita dal presentare tale accusa essendo sotto le armi, nel qual caso il periodo ·di sei mesi sarà computato dal giorno del suo congedo. Qualsiasi acQusa potrà essere emendata dal membro, rappresentante o organo che diriga il giudizio o dal Comitato a sua disposizione in qualsiasi periodo precedente all'emissione di un ordine basato su detta accusa. La persona accusata avrà il diritto di presentare la riBibli 78 -Gino Bianco sposta all'accusa originale o emendata, e di apparire in persona o in altra maniera a dare testimonianza nel luogo e nel tempo fissato dall'accusa. A discrezione del membro, rappresentante o organo che conduce l'inchiesta o del Comitato, qualsiasi altra persona potrà essere .. ammessa ad intervenire nel detto procedimento per testimoniare. Qualsiasi procedimen- - to sarà condotto, per quanto possibile, secondo la procedura civile in vigore negli Stati Uniti per i Tribunali distrettuali, adottata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti secondo le disposizioni della legge 19 giugno 1934 (USC, titolo 28. Sez. 2, 723-B, 723-C). Le testimonianze e) Le testimonianze ricevute dal detto membro, rappresentante o organo o Comitato, saranno trascritte e depositate presso il Comitato. Di conseguenza, a sua discrezione, il Comitato dopo averne data notifica, potrà richiedere altre testimonianze o ascoltare altre discussioni. Se in seguito alla maggioranza delle testimonianze udite, il Comitato riterrà che una persona nominata nell'accusa è ·ricorsa o sta ricorrendo a una procedura sleale di lavo- . ro, il Comitato renderà noto le sue conclusioni di fatto e emetterà e farà notificare a detta persona un decreto richiedente a quest'ultima di cessare e desistere da tali procedure sleali df lavoro, e riprendere azioni positive che includano la riassunzione di dipendenti con o
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