Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 2 - mar.-apr. 1953

positare annualmente presso il Ministero del Lav·oro rapporti che integrino le informazioni di richieste secondo i termini della Sez. /) A) di questa Sezione e di denositare pre~so il !'A:inistero del Lavoro e forP-ire ai propri membri ogni anno rapporti finanziari nella forrna e nel modo prescritto nella sottosezione /) B). Nessuna organizzazione sindacale potrà ave-r diritto ad essere dichiarata ufficialmente la rappresentante di oualsiasi n11mero di dipendenti secondo i termini di questa sezione. nessuna petizione sarà accolta secondo la sezione 9) e) 1), e nessuna querela sarà emessa secondo i termini della sez. 10 in seguito a lamentele presentate da una organizzazione sindacale a meno che essa e qualsiasi organizzazione sindacale nazionale ed internazionale di cui essa è membra non dimostri di essersi confol'!Pat:"t agli obblighi specificati in questa sottosezione. h) Nessuna indagine sarà fatta dal Comitato su qualsiasi problema che possa influenzare il commercio e che concerna la rappresentanza dei dipendenti e che sia sollevata da una organizzazione sindacale secondo i termini della sottosezione e) di questa sezione, nessuna petizione secondo i termini della sez. 9 e) 1) sarà accolta, e nessuna accusa verrà emessa in seguito a lamentele presentate da una organizzazione sindacale secondo la sottosezione b) della sez. 10 a n1eno che • 5 >lioteca Gino Bianco simultaneamente o entro gli ultimi dodici mesi non sia stato depositato presso il Comitato un « affidevit » da parte di ogni funzionario di detta organizzazione sindacale e da parte dei funzionari di qualsiasi organizzazione sindacale nazionale o internazionale di cui essi sono membri, attestante che non sono iscritti al partito comunista e che non credono e non sono membri o appoggiano alcuna organizzazione che crede o incita al rovesciamento del Governo degli Stati Uniti con la forza o con altri metodi illegali o anti costituzionali. Prevenzione delle pratiche sleali di lavoro Sez. 10 - a) Il Comitato ha il potere di impedire, secondo i termini di quanto sarà stabilito in seguito, che qualsiasi persona ricorra a qualsiasi procedura sleale di lavoro (elencata nella sez. 8) che abbia influenza sul commercio. Questo . potere non potrà essere inficiato da altri mezzi di prevenzione o adattamento che sono stati o potranno essere stabiliti da accordi, leggi o in altra maniera: a meno che il Comitato non abbia la facoltà, in seguito ad accordo con qualsiasi organo di qualsiasi Stato o Territorio, di cedere a tale organo la giurisdizione su qualsiasi caso in qualsiasi industria (fatta eccezione delle industrie minerarie, manifatturiere, comunicazioni e trasporti) anche se tali casi possono involvere dispute di la177

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