Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 2 - mar.-apr. 1953

riconoscere o di trattare con una particolare organizzazione sindacale come rappresentante dei suoi dipendenti, se un'altra organizzazione sindacale è stata riconosciuta come rappresentante dei suoi dipendenti secondo quanto previsto nella sez. 9; D) costringere o richiedere a qualsiasi datore di lavoro di assegnare un particolare lavoro a dipendenti di una particolare organizzazione sindacale o in una particolare categoria, mestiere, o classe, piuttosto che a dipendenti di un'altra organizzazione sindacale o di un'altra categoria, mestiere o classe, a meno che tale datore di lavoro stia astenendosi dall'eseguire un ordine del Comitato che stabilisce il rappresentante per le trattative per i dipendenti che compiono tale lavoro; si tenga presente tuttavia che nulla di quanto contenuto in questa sottosezione b) deve essere interpretato in modo tale da rendere illegale il rifiuto da parte di qualsiasi persona di entrare nei locali di qualsiasi datore di lavoro (diverso daJ suo datore di lavoro), se i dipendenti di tale datore di lavoro si trovano in uno sciopero ratificato o approvato da un rappresentante di tali dipendenti che detto datore di lavoro deve riconoscere in base a questa Legge; · 5) richiedere ai dipendenti per i quali vige un accordo autorizzato nella sottosezione .a) 3) il pagamento, come condizione per l'iscrizione a tale organizzazione, di una Biblioteca Gino Bianco quota per un ammontare che il Comitato stabilisce eccessiva o discriminatoria in tutte le circostanze. Nel constatare quanto sopra, il Comitato considererà, tra gli altri elementi gli usi e le procedure delle organizzazioni sindacali in quella particolare industria, e i salari normalmente pagati ai dipendenti in questione; e 6) richiedere a un datore di lavoro di pagare o consegnare o di accettare di pagare o di consegnare qualsiasi somma di denaro o altri oggetti di valore a titolo di compenso per servizi che non vengono esegui ti e che non devono essere · eseguiti; e) La manifestazione di qualsiasi punto di vista e opinione, o l'adduzione di qualsiasi argomento, o la loro diffusione, sia in forma scritta, stampata, grafica e visuale, non costituirà nè sarà evidenza di sleale procedura di lavoro, secondo nessuna delle disposizioni di questa Legge, purchè tale manifestazìone non contenga minacce di rappresaglia o promesse di vantaggi; Le trattative d) Ai fini di questa sezione, le trattative collettive rappresentano l'esecuzione dell'obbligo e da parte dei datori di lavoro e da parte del rappresentante dei lavoratori, di incontrarsi a data conveniente e discutere in buona fede sur salari, ore · e altre condizioni di lavoro o la negoziazione di un accordo o di qualsiasi dubbio 171

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