esen1pio, la legge 28 f ebbraio 1949, n. ,i3, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori: la legge 29 aprile 1949, n. 264, che, tra l'altro, ha disciplinato il collocamento e ha, altresì, previsto un vasto program1na di atti vitù ai fini dell'addestra1nento e della assistenza della 1nanodopera disoccupata mediante istiluzione di corsi di qualificazione professionale e ùi cantieri scuola; la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli in validi di guerra; la 1egge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed econo1nica delle lavoratrici 111adri. D'altra parte dalla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro deriveranno al Ministero nuove e complesse attribuzioni fra le quali hauno particolare rilievo quelle concernenti ·la registrazione dei sindacati e la conciliazione delle controversie di lavoro. In conseguenza della inaùe-- guatezza dell'attuale struttura del Ministero, determinatasi per l'ampliamento e la intensificazione .dei co1npit.i ad esso demandati, è divenuto necessario procedere ad una completa riorganizzazione di tutti i servizi. Ii:t particolare, occorre riBibliDtOca Gino Bianco solvere al più presto il problema, divenuto sempre più incalzante, - come dimostra l'ampiezza della discussione , svoltasi in seno alle Camere della sistemazione del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, personale il quale mentre adempie a funzioni delicatissin1e destinate ad accrescersi, viene assunto sì, attraverso pubblici concorsi, 1na con uno speciale tipo <li contratto quinquennale rinnovabile. In un primo te1npo si sperò di poter procedere alla necessaria riorganizzazione dei servizi del Ministero, e in particolare alla eliminazione dell'anomalo trattamento giuridico del personale degli Offici del lavoro e della massima occupazione, in sede di ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e vari me1nbri della con1peten te Commissione speciale, alcuni dei quali, dopo aver preso gli opportuni contatti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presentarono alcuni e1nanda1nenti. Se non che la eventuale revisione del decreto legislativo n. 381 doveva necessariamente ess·ere così. ampia da non potersi opportunamente effettuare in sede di ratifica. D'altra parte, l'Ufficio per la rif orn1a <.lclla amministrazione si 1uanife--
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