e) - con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione al decreto ministeriale previsto dall'art. 13; d) - con ammenda da Ilre 500 a lire 3.000 per ogni apprendista adibito ai lavori vietati dalle lettere c) e d) e dall'ultimo comma dell'art. 3. Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del· lavoro del massimo dell'ammenda stabilita, prefiggendo il termine per effettuare il pagamento. Art. 29 Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 26 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge. Art. 30 Col Regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge. Per le contravvenzioni alle norme del Regolamento può essere stabilita nel Regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a L. 30.000. Art. 31 E' abrogato il R. D. L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. E' altresi abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge. Art. 32 La presente legge entra in vigore il giorno dopo la data di" pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Bisogna rivalutare il lavoro professionale, anche se questo è prevalentemente manuale. La famiglia dell'avvocato non dovrà sentirsi umiliata se il figlio farà il meccanico. In una Repubblica fondata sul lavoro, ogni onesto lavoro deve essere posto su un uguale piano di rispetto e considerazione. 69 Biblioteca Gino Bianco
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