Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 1 - gen.-feb. 1953

bottega-scuola che mostri di non avere sufficienti mezzi per provvedere alla formazione professionale di apprendisti; 3) - alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti; 4) - al sovvenzionamento dei centri di orientamento ed addestramento professionale. Art. 26 Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorative senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali con le modalità di cui agli articoli successi vi; a) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le n1alattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è p~evisto l'obbligo di tale assicurazione; b) - assicurazione contro la tubercolosi; c) - assicurazione contro le malattie. Art. 27 I contributi dovuti dai datori di lavoro nei confronti degli apprendisti per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo, sono calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 300 giornaliere ragguagliabili a set68 Biblioteca Gino Bianco timana, quattordicina, quindicina o mese secondo il rapporto rispettivamente di 1 a 6, 1 a 12, 1 a 13, 1 a 26. La misura del salario convenzionale di cui al precedente comma può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro e del- .. la previdenza sociale. Il salario convenzionale serve solo a commisurar~ i contributi mentre per la misura delle prestazioni devesi tener conto del salario reale. I contributi dovuti per gli apprendisti per le forme assicurative di cui al presente articolo sono stabili ti nelle seguenti misure: a) - 3% per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali pari a L. 9; b) - 2,60% per l'assicurazione contro la tubercoli pari a L. 7,80; c) - 4% per l'assicurazione contro le malattie pari a L. 12. Art. 28 I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono pu-- niti: a) - con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista assunto in età inferiore ai 14 anni in contravvenzione al 1° comma dell'art. 14; b) - con ammenda da lire 2.000 a 10.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 5;

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