Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 1 - gen.-feb. 1953

Art. 23 Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione del precedente. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono gli esami _diidoneità all'esercizio del mestiere -oggetto dell'apprendistato. Agli esami di promozione o di idoneità presiedono apposite commissioni giudicatrici costituite nei modi che saranno determinati dal Regolamento., Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitti e di frequenza costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione alle mansioni proprie del mestiere oggetto dell'apprendistato. Essi costituiscono altresl titolo per la iscrizione nelle liste di collocamento. Art. 24 Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta la norma dell'articolo 218 del Codice Civile l'apprendista è mantenuto ii-{ servizio con la qualifica conseguita mediante l'esame di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. Art. 25 E' costituita una gestione speciale in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, Biblioteca Gino Bianco n. 264; per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti. - Alla gestione speciale affluiscono: a) - una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del «Fondo» nella misura che sarà stabilita Q,nnualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; b) - una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264. c) - le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato; d) - i contributi stabiliti a favore del «Fondo» dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono 1 contratti stessi; e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati. Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede: 1) - al sovvenzionamento ed al funzionamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti; 2) - alla erogazione, in via straordinaria, di contributi alla · 67

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