Art. 19 L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è autorizzato e disciplinato dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. L'insegnamento medesimo può essere affidato a enti specializzati riconosciuti con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La frequenza dei corsi per l'insegnamento complementare degli apprendisti è gratuita. In essi, gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i Ministeri della Pubblica istruzione, dell'Industria e Commercio possono sovvenzionare o finanziare le iniziative tendenti all'esercizio di tale attività. Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, senza operare alcun~ trattenuta sulla r.etribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare. L'azienda che dimostri di essere in grado di provvedere di-· rettamente, e che in effetti provveda ad impartire il prescritto insegnamento complementare ai propri apprendisti, può essere dispensata dall'obbligo di accordare ai medesimi j permessi occorrenti per l'insegnamento complementare stesso. Art. 20 La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria. Bibl 66 3 Gino Bianco Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'andamento di tale obbligo. Art. 21 L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemerenze, può essere riconosciuta come bottega scuola. Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il l'Ainistro per l'industria ed il commercio su conforme proposta della Commissione di cui all'articolo 1, tenuto conto del parere delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, della esperienza professionale e didattica del suo titolare, dell'attrezzatura dell'azienda e delle sue caratteristiche tecniche ed ambientali. La bottega scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare. Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la sua concessione. Art. 22 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed 11 Ministero dell'industria e còmmercio possono concedere ai titolar-! di botteghe-scuola riconosciute, su proposta delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, contributi per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==