Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 1 - gen.-feb. 1953

considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e compiute nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate DAI CONTRATTI collettivi di lavoro, dalle convenzioni o, in difetto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza· sociale, di concerto con il. Ministro della Pubblica Istruzione. E' in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 5. Con i contratti collettivi di lavoro, o con le convenzioni di cui all'articolo 8, o in àifetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita per le diverse categorie di attività, la durata minima delle ferie annuali retribuite, che il datore di lavoro deve dare alJ:apprendista. La durata di dette ferie potrà essere determinata in ragione diversa dall'età del- . l'apprendista. Art. 13 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria ed il commercio, sentita una Commissione centrale di cui all'articolo 1 e la Commissione provinciale di cui all'articolo 2, può essere stabilito per rami di attività nell'industria e nel commercio, . limitatamente anche a determinate località ed a categorie di aziende, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere. aliquote di apprendisti, in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione 64 Bib1101ecGa ino Bianco professionale dei medesimi e proporzionalmente al numero degli operai occupati nell'azienda. Con lo stesso decreto sono · stabilite le modalità da· osservarsi dai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi loro imposti. Art. 14 ~'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione ed il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità_ all'insegnamento o quando 11 medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge. Parimenti l'Ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale dell'apprendistato può stabilire per ogni impres~ il numero massimo degli ap- · prendisti che possono essere assunti o mantenuti in servizio in relazione alle possibilità didattiche inerenti alla organizzazione dell'impresa. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro è dato ricorso al Ministro del Lavoro e della previdensa sociale che decide su parere della Commissione centrale di cui all'articolo 1. Art. 15 n datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'appren-

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